Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26493 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25899-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

GIOVANNI DEI PRATI, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO CAPRIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO ELIA;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI, 77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO SQUILLANTE, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2332/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Vincenzo Sparano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale gli era stato ingiunto di pagare al geometra S. la somma di Euro 2.829,93 per spettanze professionali relative all’incarico di redazione di tipo mappale di Docfa e di tutte le operazioni preliminari e conseguenti connesse al fabbricato di sua proprietà sito in (OMISSIS).

La vicenda oggetto del giudizio traeva origine da un contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà della T. promesso in vendita a D.B.L.. Nel corso delle trattative veniva dato incarico al geometra S. di redazione di tipo mappale di Docfa e di tutte le operazioni preliminari e conseguenti connesse al fabbricato.

L’opponente affermava di non aver mai conferito il suddetto incarico che era stato svolto nel solo interesse del D.B., promissario acquirente.

2. Il giudice di pace, all’esito del giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda dell’attore, ritenendo non provato il conferimento dell’incarico professionale.

3. S.D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’appello ritenendo sussistente, sulla base della documentazione prodotta, la prova del conferimento dell’incarico professionale. L’appellante aveva, infatti, prodotto un documento di conferimento di incarico datato 8 novembre 2006 sottoscritto dalla T., che non aveva mai disconosciuto la firma, inoltre, a tale documento era allegato quello relativo al consenso informato alla trattazione dei dati personali, anche esso sottoscritto dalla T. con firma non disconosciuta e con allegazione della fotocopia della carta d’identità, a conferma dell’identità della sottoscrivente. L’appellante aveva prodotto anche la denuncia di cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile presentata il 22 dicembre 2006, con la quale la ricorrente denunciava al catasto terreni di Caserta l’avvenuta introduzione di alcuni cambiamenti, anche tale atto non era stato mai disconosciuto, come pure l’estratto di mappa del Comune di Santa Maria alla Fossa redatto dal geometra S. e firmato dalla T..

Secondo la Corte d’Appello la rinuncia dell’attore all’utilizzo dei documenti disconosciuti dall’appellata era fondata sul fatto che la sopracitata documentazione, espressamente riconosciuta e comunque non disconosciuta, era già sufficiente a fornire la prova documentale del mandato professionale.

Gli accordi interni tra la T. e D.B., promissario acquirente dell’appartamento, non avevano rilevanza, così come la mancanza di conoscenza personale tra la T. e lo S. e il fatto che non era stato compilato integralmente il modello sottoscritto dalla T. denominato denuncia di cambiamento dal quale comunque si desumeva la volontà di conferire l’incarico al geometra S..

Infine, la T. si era avvalsa del lavoro del professionista nella successiva vendita del bene a persona diversa dal D.B..

5. T.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

6. S.D. ha resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214 e 215c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice d’Appello, avrebbe violato le norme indicate, ritenendo quale fonte di prova della domanda i tre documenti con firma apocrifa puntualmente disconosciuti dall’opponente e ciò nonostante l’opposto avesse deciso di non richiedere la verificazione della firma.

La scrittura privata per acquisire efficacia probatoria deve essere munita di sottoscrizione autentica verificata e riconosciuta. Solo in questi casi fa piena prova della paternità del documento da parte da chi l’ha sottoscritta ex art. 2702 c.c..

Tale disposizione si applica anche ai documenti e non solo alle dichiarazioni di volontà negoziale. La signora T., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva disconosciuto le firme apposte ai documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate di Caserta e il giudice d’Appello non avrebbe dovuto tener conto di tali documenti in mancanza dell’istanza di verificazione che equivale, per presunzione di legge, alla dichiarazione di non avvalersi del documento come mezzo di prova.

La decisione del geometra S. di rinunciare ad avvalersi dei documenti disconosciuti costituiva espressione della volontà di modificare la domanda formulata nel decreto ingiuntivo opposto e il giudice d’Appello non poteva accogliere integralmente la domanda ma limitarla solamente ai documenti riconosciuti senza estenderla anche a quelli disconosciuti.

1.2 Il motivo è infondato.

La questione controversa attiene al conferimento dell’incarico al geometra S. da parte della ricorrente. La Corte d’Appello ha espressamente affermato che il suddetto incarico doveva ritenersi sussistente e provato in base alla documentazione prodotta dal professionista che aveva rinunciato ad avvalersi dei documenti rilasciati dall’Agenzia del Territorio di Caserta la cui firma era stata disconosciuta dalla ricorrente. Dunque, la Corte d’Appello non ha fatto nessun utilizzo della documentazione di cui la ricorrente lamenta l’indebito utilizzo come fonte di prova.

Inoltre, non vi è stato alcun implicito mutamento della domanda da parte del professionista allorchè ha rinunciato ad avvalersi dei documenti disconosciuti, in quanto, come rileva la sentenza impugnata, egli, a fronte del disconoscimento degli stessi, aveva ritenuto che la restante documentazione prodotta fosse sufficiente a provare il conferimento dell’incarico.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: carenza, contraddittorietà ed illogicità circa un punto decisivo del giudizio costituito dalla sussistenza o meno dell’incarico professionale conferito dalla signora T. al geometra S..

La signora T. non aveva conferito al geometra S. alcun incarico, nè per le attività relative alla documentazione con firma disconosciuta, nè per quelle relative alla documentazione con firma riconosciuta.

In concreto la T., in qualità di proprietaria dell’immobile promesso in vendita a D.B.L., aveva sottoscritto alcuni documenti che dovevano essere utilizzati dal medesimo D.B. per ottenere il finanziamento per pagare il prezzo dell’immobile.

Il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto l’attività svolta dal geometra S. serviva al D.B. per ottenere la documentazione catastale da allegare alla pratica del mutuo. Il geometra S. e la signora T. non si conoscevano e il D.B. gli aveva affidato l’incarico di richiedere all’Agenzia del Territorio la documentazione richiesta dalla banca. La mappa catastale di un fabbricato può essere rilasciata dall’agenzia del territorio solo al proprietario dell’immobile oppure ad un terzo munito di delega. La signora T. su richiesta del D.B. aveva firmato la delega al tecnico per la redazione del tipo mappale necessario per il finanziamento mentre successivamente si era rifiutata di sottoscrivere i moduli DOC.FA per ottenere la variazione della rendita catastale.

In conclusione, la sentenza di primo grado dovrebbe essere cassata per incoerenza ed illogicità della motivazione sul punto decisivo del giudizio in ordine al conferimento dell’incarico al geometra S..

2.1 n secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente formula la censura come vizio di motivazione e, tuttavia, non tiene conto della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame. Il nuovo testo prevede che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 en. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nella specie il ricorrente sostanzialmente deduce, in termini assolutamente generali, che il percorso logico argomentativo, seguito dalla Corte territoriale per motivare, sotto i vari profili, la decisione impugnata, è errato perchè la ricorrente non aveva conferito alcun incarico al geometra S. che aveva agito per conto del promissario acquirente D.B..

Orbene – alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo alla più stretta latitudine della configurazione del vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – le censure mosse dal ricorrente in riferimento al parametro di cui al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica di una inammissibile rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con riguardo al complessivo contesto delle risultanze probatorie acquisite, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello (Cass. n. 1885 del 2018).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., – violazione delle norme che disciplinano la procedura del giudizio di appello nella fase decisionale.

La ricorrente espone che all’udienza del 16 giugno del 2015 la causa era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e non per la discussione, come risultava annotato sul foglio di ruolo. Il procuratore dell’appellata si era dovuto momentaneamente assentare per la trattazione di altra causa pendente presso lo stesso Tribunale e la causa era stata chiamata e trattata in sua assenza.

Il giudice dell’appello, dopo pochi minuti dall’ora di rito, aveva chiamato la causa e l’aveva decisa ex art. 281 sexies c.p.c., non consentendo al difensore dell’appellata di formulare la richiesta di presentare note scritte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., rendendo così inapplicabile l’art. 281 sexies c.p.c..

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Il ricorrente nel motivo di appello riconosce che la causa era stata chiamata all’orario fissato e che la causa era stata trattata in sua assenza perchè egli si era dovuto allontanare per la trattazione di altra causa pendente presso lo stesso Tribunale.

Risulta evidente, pertanto, che tale modo di procedere non ha realizzato la violazione di alcuna norma processuale. Peraltro, la ricorrente non deduce neanche di aver fatto presente alla Corte d’Appello del concomitante impegno professionale al fine di chiedere una posticipazione dell’orario di trattazione della causa.

Questa Corte ha già precisato, infatti, che: “Non incorre in alcuna nullità il giudice di appello che, all’udienza fissata per la trattazione, esaurita quest’ultima e non dovendo provvedere ai sensi dell’art. 356 c.p.c., decida a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., invitando l’unica parte presente, nell’assenza ingiustificata dell’altra, a precisare immediatamente le conclusioni e ordinando, in mancanza di specifica istanza di parte, la discussione orale della causa nella medesima udienza” (Sez. 3, Sent. n. 22871 del 2015).

In ogni caso, deve ribadirsi che per far valere questo tipo di vizio è necessario prospettare una specifica lesione del diritto di difesa, allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel mancato rispetto della disciplina che si assume violata, l’insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio.

Il collegio, sul punto, intende dare continuità al seguente principio di diritto: “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Sez. 5, Sent. n. 26831 del 2014).

5. La Corte rigetta il ricorso le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500 più 200 per esborsi;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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