Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26493 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8747/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI TOGNON, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

Ernesto giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2256/09 della CORTE D’APPELLO di TORINO

del 18/11/09, depositato il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1 – Pronunciando sulla domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo proposta da S.G. contro il Ministero della Giustizia, con il provvedimento impugnato, depositato in data 03/12/2009, la corte di appello di Torino, ritenuta tardiva la domanda in relazione al giudizio di cognizione, fissato in tre anni il termine ragionevole del procedimento esecutivo presupposto, con decorrenza dalla data dell’intervento dell’attore, avvenuto il 1.2.1997, ancora pendente al momento della domanda di equa riparazione dinanzi al Tribunale di La Spezia, ha liquidato per il ritardo di 9 anni e 9 mesi la somma di Euro 9.750,00 a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con i due motivi parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia liquidato l’indennizzo senza rispettare gli standard europei (Euro 1.000-1.500) e che, in violazione dell’art. 81 disp. att. c.p.c., abbia erroneamente addossato alle parti i rinvii superiori a quindici giorni.

3.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il motivo relativo alla determinazione del periodo di ragionevole durata del processo esecutivo (accertato dalla Corte di merito conformemente ai criteri CEDU) è del tutto aspecifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere privo della necessaria autosufficienza, non essendo indicati specificamente i rinvii a richiesta delle parti la cui durata sia stata interamente imputata alle parti medesime ed è, quindi, inammissibile.

E’ infondata, invece, la censura relativa all’entità dell’indennizzo perchè la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 965,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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