Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26492 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.21/12/2016), n. 26492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30266/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA 19,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANDREA PARLATO, giusta delega a
margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 127/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,
depositata il 01/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/09/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si riporta e chiede
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SED per delega dell’Avvocato
PAPARELLA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di R.M. (esercente la professione di avvocato, che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. della Sicilia, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irap per l’anno 2001, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano affermato che nella specie non sussisteva il presupposto impositivo perchè i beni strumentali utilizzati erano quelli minimi usuali per l’esercizio della professione e non risultava che il contribuente si fosse avvalso di dipendenti e collaboratori senza dare conto di quanto emergente dalla documentazione in atti (in particolare il quadro RE) dalla quale emergevano elevati compensi a terzi, pari ad Euro 71.080,00, spese per l’acquisto di beni per Euro 26.182,00, spese per consumi ed altre spese per Euro 19.618,00.
La censura è fondata. Le affermazioni della sentenza impugnata risultano infatti estremamente generiche e non mostrano di aver considerato tutti i dati emergenti dalla documentazione in atti, non chiariscono le ragioni della ritenuta irrilevanza delle somme corrisposte a terzi nè indicano il parametro sulla base del quale sono state considerate le spese per beni strumentali come il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016