Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26492 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8276/2010 proposto da:

S.M.E. (OMISSIS), S.M.R.

(OMISSIS), S.P. (OMISSIS), S.

M. (OMISSIS), SC.MA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo

studio dell’avvocato GIULIANI Angelo, che le rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 5643 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/05/09, depositato il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Pronunciando sulla domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo proposta da S.M. e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il provvedimento impugnato, depositato in data 28/09/2009, la corte di appello di Roma, fissato in sei anni il termine ragionevole del giudizio presupposto, svoltosi per due gradi dal giugno 1996 al 2006 dinanzi al TAR Lazio, prima e definito in appello dal Consiglio di Stato, ha liquidato per il ritardo di 4 anni la somma di Euro 4.000,00 a ciascuna parte attrice a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale.

Contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia liquidato un indennizzo non congruo rispetto agli standard europei.

Il motivo è infondato perchè non risulta specificamente impugnato l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla durata ragionevole del giudizio presupposto e alla determinazione del ritardo nella misura di quattro anni e la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti lamentano che il decreto abbia omesso di attribuire gli interessi legali dalla data della domanda.

Il motivo è fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005;

v. anche Cass. n. 2248 del 2007) e anche in difetto di specifica richiesta della parte (Sez. 1, Sentenza n. 24756 del 24/11/2005).

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa all’omessa attribuzione degli interessi legali – assorbito il terzo motivo relativo alle spese, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 690,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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