Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26491 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30023-2010 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE TRASTEVERE

244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FASSARI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

d.C. – agente di commercio – ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. della Lombardia, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni 2002/2006, confermava la sentenza impugnata che aveva respinto il ricorso del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Coi primi due motivi, deducendo vizi di motivazione, il ricorrente si duole tra l’altro del fatto che i giudici d’appello abbiano affermato l’esistenza della autonoma organizzazione sulla base di pochi beni strumentali (mezzo di trasporto, computer, lettore p.c. e mobilia di scarso valore) e di un modesto versamento annuale al commercialista per le dichiarazioni dei redditi senza nulla motivare in ordine all’accertamento delle circostanze che avrebbero reso rilevanti ai fini della sussistenza del presupposto impositivo la presenza di beni strumentali e di compensi a terzi.

La censura è fondata nei termini che seguono.

In effetti nella motivazione in ordine all’accertamento del presupposto dell’autonoma organizzazione i giudici d’appello si sono limitati a dare conto dell’esistenza di compensi a terzi e beni strumentali senza precisare l’ammontare dei primi e la natura dei secondi nè fornire alcuna altra precisa indicazione idonea a collegare i compensi ad una prestazione non occasionale e a far ritenere che i beni strumentali fossero eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione secondo l’id quod plerumque accidit.

Anche il terzo motivo (col quale si deduce violazione di legge con riguardo alla valorizzazione dell’attività di agente di commercio svolta dal contribuente, comportante, secondo i giudici d’appello, maggior rigore nell’accertamento del presupposto dell’autonoma organizzazione attesa la natura imprenditoriale del relativo reddito) è fondato.

In proposito è sufficiente evidenziare che questa Corte ha ripetutamente affermato (per tutte vedi SU nn. 12108 e 12111 del 2009) che anche i promotori finanziari e gli agenti di commercio sono esclusi dall’applicazione dell’imposta qualora esercitino attività non autonomamente organizzata, a prescindere dalla natura del relativo reddito. In tali termini il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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