Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26490 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8675/2015 R.G. proposto da:

V.V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Bufalini e

Maurizio Cecconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, in via Ugo De Carolis, n. 34/B;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t.;

– parte intimata –

avverso la sentenza n. 1784/8/14 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, pronunciata il 18 luglio 2013, depositata

il 24 settembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 settembre

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.V. ricorre con due articolati motivi avverso l’Agenzia delle entrate per l’annullamento della sentenza n. 1784/8/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito C.t.r.), pronunciata il 18 luglio 2013, depositata il 24 settembre 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente in controversia relativa alla impugnazione degli avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2007, con cui l’amministrazione aveva rilevato l’incompatibilità dei redditi dichiarati con la capacità di spesa dello stesso, desunta dalla disponibilità in esclusiva e/o pro quota di taluni beni e dalle spese sostenute negli anni considerati;

secondo la C.t.r. della Toscana, come già rilevato dalla C.t.p. di Siena nella sentenza di primo grado, l’amministrazione aveva considerato i contratti di mutuo del 2005 e del 2007, nonchè la disponibilità dei beni, tra i quali un’imbarcazione in leasing, di cui il contribuente sosteneva i costi di gestione, evidenziando un tenore di vita del contribuente incompatibile con i redditi dichiarati nel 2007;

secondo la C.t.r., il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni di cui al redditometro, legittimando l’accertamento sintetico dell’amministrazione finanziaria;

l’Agenzia è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 23 settembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis n. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi quarto e sesto, e del D.M. (attuativo) 10 settembre 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo il ricorrente, ritenere, come ha fatto la C.t.r., che, ai fini dell’accertamento sintetico previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, i mutui, per importi ingenti, non servissero a spiegare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il possesso dei beni, sarebbe in contrasto con una corretta interpretazione delle norme sopra indicate, con riferimento all’interpretazione fornita dai giudici di legittimità, secondo i quali “in tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31124 del 03/12/2018);

il motivo è fondato e va accolto nei sensi che seguono;

secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;

la citata giurisprudenza ha, altresì chiarito, alla luce del tenore letterale dell’art. 38, comma 6 (secondo cui “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”), che la norma in esame richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere);

in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (v. in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 22944 del 10/11/2015, R.637137);

quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva (Cass. N. 4797/2017);

ne consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato dalle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell’accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati (v. sul punto, Sez. 5, n. 24597 del 03/12/2010, Rv. 615198);

nel caso in esame, la C.t.r., nel confermare la sentenza della C.t.p. di Siena, non ha colto le doglianze del contribuente, sostanzialmente rivolte a contestare la sentenza di primo grado, che aveva escluso tout court la rilevanza dell’eventuale disponibilità somme avute a mutuo nella determinazione sintetica del reddito sulla base del tenore di vita del contribuente, rilevanza che va, invece, affermata, seppure nei sensi sopra chiariti;

con il secondo motivo, il ricorrente censura l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nell’avvenuto annullamento, da parte della C.t.r. della Toscana, dell’accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2005 e 2006, che avrebbe fatto venir meno il requisito richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, vigente ratione temporis, della sussistenza dello scostamento del reddito dichiarato da quello accertato per due o più periodi di imposta;

il motivo è infondato, in quanto l’accertamento non era definitivo e risultava all’epoca ancora sub iudice, oggetto di ricorso in cassazione fissato per l’odierna camera di consiglio e deciso con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza di appello ed il rinvio alla C.t.r. della Toscana;

in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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