Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26490 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8242/2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), in qualità di vedova del Sig.

C.P., altresì esercente la potestà genitoriale sul

figlio minore C.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI

Patrizia, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 6853 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/05/09, depositato il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Giannini Patrizia, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concuso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da C.P., dante causa di parte ricorrente, R.A., anche quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore C.F..

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dal C. dinanzi al TAR Lazio nel 1997, non ancora definito nel 2007.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni tre per un grado, ha liquidato per il ritardo di circa 6 anni la somma di Euro 3.600,00 (600,00 Euro per anno).

Contro il detto decreto la R., nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine all’entità dell’indennizzo.

Il ricorso è fondato perchè la somma liquidata si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 5.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto e del ritardo accertato dalla Corte di merito, pari a circa 6 anni, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione innanzi richiamati e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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