Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2649 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 30/01/2019), n.2649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DEL CORE Sergio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5589/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

RISTORANTE VERSILIA SNC DI D.S. & C., rappresentato e

difeso dall’avv. Domenico Siola e dall’avv. Arturo Cancrini, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via

Giuseppe Mercalli n. 13.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 43, n. 23/43/11, pronunciata il 18/01/2011,

depositata il 2/03/2011.

Sul ricorso iscritto al n. 5602/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Siola e

dall’avv. Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 43, n. 21/43/11, pronunciata il 18/01/2011,

depositata il 2/03/2011.

Sul ricorso iscritto al n. 5734/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

L.C., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Siola e

dall’avv. Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 43, n. 23/43/11, pronunciata il 18/01/2011,

depositata il 2/03/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. ricorso con RG n. 5589/2012: l’Agenzia delle entrate ricorre, per un motivo, nei confronti del Ristorante Versilia Snc di D.S. & C., avverso la sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui si recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette, per l’annualità 2002, la plusvalenza derivante dalle cessioni, a titolo oneroso, di due aziende di ristorazione ubicate in Milano (in (OMISSIS) e in (OMISSIS)), sulla base della rettifica del relativo valore di mercato attuata in sede di un accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro – ha rideterminato il valore degli “arredi ed attrezzature” in Euro 50.000,00 (a fronte dell’importo di Euro 215.872,00 accertato induttivamente) in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente e confermato, nel resto, la sentenza della CTP di Milano n. 50/2009, la quale, accogliendo in parte il ricorso congiunto di società e soci, aveva ridotto l’ammontare della plusvalenza, deducendo dal relativo calcolo il prezzo corrisposto dalla società per l’acquisto del ristorante di (OMISSIS);

in particolare, il giudice d’appello ha negato che la rettifica del valore di mercato dei beni aziendali, compiuta ai fini dell’imposta di registro, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, sia prova sufficiente di una plusvalenza non dichiarata, derivante dalla cessione a titolo oneroso del compendio, ai fini dell’imposizione diretta, attese le differenze esistenti tra i rispettivi presupposti impositivi;

la contribuente resiste con controricorso;

2. ricorsi con RG nn. 5602/2012, 5734/2012: l’Agenzia delle entrate ricorre, per un motivo (identico in ciascuna causa), nei confronti, rispettivamente, di D.S. e di L.C., quali soci del Ristorante Versilia Snc di D.S. & C., avverso le sentenze indicate in epigrafe, con le quali la CTR della Lombardia – nella controversia tributaria avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per l’annualità 2002, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, il maggior reddito di partecipazione, attribuito pro quota a ciascun socio, per effetto della rettifica del reddito di impresa della società, conseguente alle menzionate cessioni, a titolo oneroso, delle due aziende di ristorazione – ha rideterminato detti redditi in misura corrispondente al reddito stabilito per la società dalla sentenza della CTR n. 23/2011;

i contribuenti resistono con controricorsi d’identico tenore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 1, dei ricorsi con R.G. n. 5602/2012 e n. 5734/2012 al ricorso con R.G. n. 5589/2012, trattandosi di procedimenti relativi a cause connesse, in quanto scaturite dallo stesso accertamento fiscale riguardante la società di persone ed i soci – per l’anno di imposta 2002 – e definite con sentenze basate sulle medesime statuizioni;

al riguardo, trova applicazione il temperamento adottato da questa Corte in tema di nullità delle sentenze emanate in difetto di integrità del contraddittorio, qualora, come nella specie, gli avvisi di accertamento collegati siano stati impugnati autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, svoltisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un’unica motivazione, sì da scongiurare il rischio di contrasto tra giudicati;

in una simile situazione processuale, dovendosi ritenere rispettata la ratio del litisconsorzio, poichè si è realizzato in concreto un simultaneus processus, può essere disposta la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., ed evitata in tal guisa la declaratoria di nullità delle sentenze impugnate e di quelle di primo grado (Cass. 10/11/2017, n. 26648);

1. con l’unico motivo di ricorso, identico per ciascuna delle cause riunite, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,42, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, l’Agenzia censura l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR nelle sentenze impugnate avendo negato contra legem e in dissonanza con la costante giurisprudenza di legittimità che, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza da cessione, a titolo oneroso, di un’azienda possa poggiare esclusivamente sul valore rettificato ai fini dell’imposta di registro;

1.1. il motivo è infondato;

l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente Agenzia, per cui il valore del bene determinato ai fini della imposta di registro spiegava effetto anche sulla determinazione della plusvalenza generata dalla cessione del medesimo bene – sicchè era onere del contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto a un prezzo inferiore – è stato da tempo superato da questa Corte in forza del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, in quanto detta norma, ritenuta di interpretazione autentica e, come tale, avente efficacia retroattiva, esclude espressamente che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l’Amministrazione finanziaria possa ancora accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. 28/10/2018, n. 30398; 17/052017, n. 12265; 6/06/2016, n. 11543);

2. ne consegue il rigetto dei ricorsi riuniti;

3. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, in quanto la soluzione della controversia è dipesa da uno ius superveniens rispetto alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate in questa sede.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi R.G. n. 5602/2012 e R.G. n. 5734/2012 al ricorso R.G. n. 5589/2012 e li rigetta; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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