Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2649 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. II, 04/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MIN INFRASTRUTTURE TRASPORTI CAPITANERIA PORTO PESCARA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 480/2004 della GIUDICE DI PACE di PESCARA,

depositata il 16/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso secondo

motivo, accoglimento del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Pescara, impugna la sentenza n. 480 del 2004 del giudice di pace di Pescara, depositata il 14 aprile 2004 e non notificata con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, D.S.P., avverso l’ordinanza ingiunzione n. 368 del 2001 del 3 agosto 2001 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di L. 2.010.000 quale sanzione amministrativa relativa alla violazione di cui al verbale di contestazione del 13 febbraio 2001 per la violazione dell’articolo 5, secondo comma, lettera K) dell’ordinanza balneare n. 23/00 emanata dalla Capitaneria di porto di Pescara dell’8 maggio 2000, “per avere realizzato una recinzione metallica perimetrale di dimensioni superiori a quelle consentite dalla citata ordinanza per tutta la lunghezza fronte a terra della concessione”. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo incompetente la Capitaneria di porto di Pescara, competente essendo, a decorrere dal 1 luglio 2001 la Regione Abruzzo, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale l’accertamento dell’infrazione era stata precedentemente effettuata dalla Capitaneria di porto di Pescara. L’odierno ricorrente articola due motivi di ricorso. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivi del ricorso.

Col primo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 105 e della L. 689 del 1981, art. 18. Osserva che la competenza permaneva in capo alla Capitaneria di porto, anche se l’ordinanza ingiunzione veniva emessa in epoca successiva all’entrata in vigore del provvedimento che aveva trasferito alle regioni anche la materia in questione. Per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 105 la regione si poteva concretamente avvalere delle funzioni dell’organo periferico dell’amministrazione centrale, nel caso in questione della Capitaneria di porto, per l’esercizio del proprie funzioni in modo tale da realizzare una “prorogatio ex lege� delle funzioni dei compiti della Capitaneria fino alla data del 30 giugno 2001, data di definitivo passaggio alle regioni della funzione in questione.

Sicche’ la legge in questione, e in particolare l’art. 105 richiamato, doveva essere interpretata nel senso che il passaggio alle regioni delle funzioni in questa materia, a far data dal 1 luglio 2001, non si estendeva anche a tutti quegli atti istruttori avviati prima di tale scadenza di temporale, nonche’ alla competenza sanzionatoria, non potendosi tale normativa applicarsi a tutto il contenzioso gia’ esistente prima del definitivo passaggio delle funzioni alle regioni stesse.

Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. del 1971 n. 1034, art. 21 secondo il quale, in base ai principi generali del diritto amministrativo, non e’ possibile proporre ricorso avverso il contenuto di un atto, in questo caso l’ordinanza ingiunzione, quando non e’ stato impugnato l’atto presupposto, nel caso in questione l’ordinanza balneare. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Questa Sezione (Cass. 2006 n. 12646) ha gia’ avuto occasione di pronunciarsi sulle questioni oggi all’esame, avanzate con identici motivi, proprio con riguardo ad una ordinanza – ingiunzione della Capitaneria di porto di Pescara emessa in pari data rispetto a quella oggetto del presente giudizio (3 agosto 2001).

I principi affermati con tale decisione appaiono del tutto condivisibili. Va esaminato per primo il secondo il secondo motivo di ricorso, il cui esame e’ logicamente preliminare. E’ infondato e va rigettato. Infatti, il potere di sindacato e disapplicazione di un atto amministrativo presupposto, attribuito al Giudice ordinario dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non resta escluso per effetto della sua mancata tempestiva impugnazione, giacche’ l’istituto processuale dell’inoppugnabilita’ attiene alla tutela degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi (Cass. civ., sez. un., sent. 16 marzo 1999, n. 140). Anche ammesso, quindi, che sussistesse un interesse immediato e concreto degli opponenti all’impugnazione all’ordinanza, con la quale con carattere di generalita’ la Capitaneria di Porto aveva disciplinato la balneazione e le attivita’ ad essa connesse, nessun ostacolo da tale omissione poteva derivare alla cognizione incidentale della legittimita’ del provvedimento da parte del Giudice di pace ai fini della decisione sulle controversie aventi ad oggetto l’assoggettabilita’ dei concessionari a sanzioni amministrative per la sua violazione.

E’ fondato, invece, il primo motivo.

Al riguardo occorre osservare che norme di riferimento sono: il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59, comma 1, con il quale sono state “delegate alla regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalita’ turistiche e ricreative”; – il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 8, comma 1, conv. dalla L. n. 647 del 1996, art. 1, comma 1, il quale ha disposto che “per l’esercito delle funzioni delegate di cui all’art. 59… le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita’ di apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione…. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo in relazione funzionale con l’amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto”; – la L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, artt. 11, 4 e 16, i quali hanno stabilito, rispettivamente, che: a) “allo svolgimento delle attivita’ tecnico – amministrative in materia di demanio marittimo con finalita’ turistiche e ricreative adempiono le strutture del Settore Turismo della Giunta regionale… “; b) ai “Comuni… sono subdelegate… le funzioni amministrative” in materia di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni demaniali marittime; c) la “Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’avvalimento delle Capitanerie di Porto competenti in relazione funzionale con l’Amministrazione regionale e cio’ anche alfine di assicurare la continuita’ delle attivita’ da questo espletate”; d) la “Regione esercita le funzioni amministrative subdelegate ai comuni… sino alla data di scadenza del rapporto convenzionale fra la Regione e le Capitanerie di Porto competenti”; – L.R. Abruzzo 19 dicembre 2001, n. 68, art. 1, comma 1, e art. 3, i quali “al fine di assicurare un corretto esercizio della delega di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59” hanno disposto, in attesa del riordino della normativa del settore alla luce del conferimento da parte dello Stato di nuova competenze amministrative in materia di demanio marittimo attuata con il D.Lgs. 31 marzo 1998, artt. 104 e 105, la sospensione dell’efficacia della sub – delega ai Comuni e che “le funzioni amministrative sub – delegate sono esercitate in via provvisoria dalla Regione attraverso la competente Direzione Turismo Ambiente Energia”; – la Delib. 23 dicembre 2003 della giunta regionale che ha attribuito ai comuni con decorrenza 31 gennaio 2004 le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; – la Delib. 29 luglio 2004, n. 141/1, del consiglio regionale che ha approvato le norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita’ turistiche e ricreative, alla quale e’ seguita la determinazione direttoriale del 15 aprile 2005, n. DF/38 con la quale la regione ha disciplinato per la prima volta l’attivita’ estiva nelle spiagge del litorale abruzzese.

Orbene, da tale quadro normativo si ricava che l’avvalimento delle Capitanerie di Porto da parte della Regione Abruzzo per le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, di cui l’ente locale era divenuto titolare per la delega di cui al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 59, inizialmente imposta, e successivamente convenzionalmente consentita, dal citato D.L. n. 535 del 1996, art. 8, comma 1, era tuttora in vigore nell’anno 2000 e non era venuta meno neppure con la concreta operativita’ del trasferimento verso la fine di tale anno delle strutture e del personale necessario all’esercizio delle funzioni delle quali la Regione era divenuta titolare ai sensi del D.Lgs. n. 122 del 1998.

Non risultando alcuna revoca dell’avvalimento, infatti, solo a seguito della delibera mediante la quale la giunta regionale con decorrenza dal 31 gennaio 2004 ha conferito ai Comuni le relative funzioni amministrative e con l’emanazione in tale anno delle norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita’ turistiche e ricreative possono ritenersi realizzate le condizioni per il venire meno dell’esigenza normativamente prevista sia Stato che dalla Regione di assicurare la continuita’ delle attivita’ espletate in tale materia dalle Capitanerie. La legittimita’ dell’attivita’ svolta dalla Capitaneria di Porto, in relazione funzionale con l’amministrazione regionale, nella emissione dell’ordinanza in questione, comporta l’accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza, con rinvio anche per spese, ad altro Giudice di Pace di Pescata.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di Pace di Pescara.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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