Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26489 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26489 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 14130-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION ITALIA SRL
03991820584, in persona del procuratore generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio
dell’avvocato TAMIETTI PAOLO, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 26/11/2013

unitamente all’avvocato BREVEGLIERI LUCA giusta procura in
calce al controricorso;

cantroricorrente

avverso la sentenza n. 151/27/2010 della COMMISSIONE

depositata il 17/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
uditi gli Avvocati Tamietti Paolo e Breveglieri Luca difensori della
controricorrente che hanno chiesto l’accoglimento del controricorso e
l’avv. Tamietti deposita circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate;
è presente il P.G. in person adel Dott. UMBERTO APICE che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 14130 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 26/11/2010,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14130/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società C.W.F. Children Worldwine Fashion I-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,
Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 151/27/10, depositata il 17 dicembre 2010, con la quale questa, rigettato l’appello principale
della medesima e l’altro incidentale della società C.W.F. Children
Worldwine Fashion Italia srl. contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2004, veniva accolta solo in parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che i costi attinenti all’indennità di clientela erano deducibili
nell’anno in cui erano sorti, come pure andavano dedotti gli interessi
passivi attinenti al rapporto di conto corrente, riguardante acquisti e
cessioni con la casa madre C.W.F. Children Worldwine Fashion France,
ancorché socia unica della contribuente, rientrando ciò nello
schema di convenzione tra esse, che prevedeva quel rapporto di
conto corrente fruttifero, mentre invece i debiti su crediti non andavano riconosciuti, perché non di competenza. C.W.F.

Worldwin

Fashion Italia resiste con controricorso.
Motivi della decisio

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vio

one dell’art.

109 Dpr. n. 917/86, in quanto la CTR non considerava che
l’indennità suppletiva di clientela, attribuita agli agenti di
commercio, costituiva una componente aleatoria, atteso che essa
non era determinata nel suo preciso ammontare, né v’era certezza
che sarebbe stata corrisposta, altrimenti tale meccanismo viole1

talia srl.

2

rebbe il principio della competenza, e quindi non poteva portarsi
in detrazione se non solo nell’anno di corresponsione, altrimenti
i contribuenti potrebbero differire il pagamento delle imposte a
loro piacimento, con incertezza sulla realizzazione delle entrate
da parte dell’Erario.

con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’art.
75, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponendo
che i ricavi ed i costi di cui nell’esercizio di competenza non
sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo
l’ammontare vanno imputati all’esercizio in cui si verificano tali
condizioni, esclude la deducibilità di provvigioni non ancora certe e determinate nella loro debenza e nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni,
non ricorrendo, fino al momento in cui dette prestazioni non siano
ultimate effettivamente, il requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell’imputabilità ai costi di esercizio
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23361 del 30/10/ 016, del
2003).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta ot1vata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 98 Dpr. n. 917/86, giacchè il giudice
di appello non considerava che la posizione della contribuente si
era rivelata sempre debitoria nei confronti della socia d’oltralpe
nel rapporto di conto corrente, per il quale il saldo delle fatture avveniva sempre oltre il previsto termine di 60 giorni, con ciò
sostanzialmente determinandosi una situazione di elusione mediante
il lucro insito nella deduzione degli interessi passivi mediante
il c.d. sistema del

“thin capitalizationff,

normativamente non con-

sentito ex art 98 Dpr. n. 917/86.
La censura va condivisa. Invero risultava che la CWF Children
pagava i propri debiti a oltre 60 giorni dalle fatture, sicchè il
continuo procrastinarsi dei tempi di soluzione non poteva non fare
2

Il motivo è fondato. Infatti in tema di imposte sui redditi, e

3

evincere un intento lucrativo in ordine alla deduzione degli interessi passivi, specie ove si consideri la strettissima cointeressenza delle società strettamente collegate, facenti cioè parti
dello stesso gruppo di cui era a capo proprio quella francese. Infatti la “thin capitalization” o capitalizzazione sottile consiste

d’impresa esercitata, e nel contestuale finanziamento della stessa
con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati.
L’operazione si presta a trasformare dividendi in interessi
passivi per la società partecipata e attivi per i soci qualificati; per questo motivo il legislatore fiscale ha ritenuto regolamentarla.
Il vantaggio fiscale ottenibile da tale tr sfor

di

flussi reddituali consiste:
a. per la società partecipata, nell’imposta che

tessa ri-

sparmia grazie alla deducibilità dal suo reddito d

resa degli

interessi passivi corrisposti ai soci, rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente indeducibili;
b. per i soci qualificati, nel minore o nullo ammontare
dell’imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all’ammontare di quell’altra che avrebbero scontato sui dividendi.
Occorre tuttavia precisare che, ancorché la norma è stata abolita dalla Finanziaria 2008 L. 244/2007 comma 33 e 34, con la riscrittura completa dell’art. 96 del TUIR, in vigore dal periodo
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, essa non ha efficacia retroattiva rispetto all’annualità d’imposta in argomento.
Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta

motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

3

nella sottocapitalizzazione di una società rispetto all’attività

4

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,

nuovo esame.
Così deciso in Roma,-ha camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 13 nove , .re 2013.

anche perle spese, alla CTR della Lombardia, altra sezione, per

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