Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26489 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 19/10/2018), n.26489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3272/2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO DI LIVORNO, già

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LIVORNO, in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e

legis;

– ricorrente –

contro

I 3 MOSCHETTIERI DI M.F. & B.G. S.N.C.,

in persona dei legali rappresentanti B.G.,

M.F., nonchè in proprio M.F. e B.G.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANNA MARIA

CAIVANO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 503/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2015 R.G.N. 151/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROCCHITTA GIAMMARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Livorno accolse parzialmente il ricorso proposto dalla società “I Tre Moschettieri s.n.c.” ed annullò la parte dell’ordinanza-ingiunzione n. 585/2011, emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Livorno a seguito di accertamenti ispettivi, limitatamente alla violazione codificata col numero 5200, confermandola nel resto unitamente all’altra ordinanza-ingiunzione n. 580/2011.

A seguito di impugnazione principale di M.F., B.G. e della società “I Tre Moschettieri” di M.F. e B.G. s.n.c., nonchè di impugnazione incidentale della predetta Direzione territoriale, la Corte d’appello di Firenze (sentenza del 23.7.2015) ha accolto parzialmente entrambi gli atti d’appello ed ha dichiarato non dovuta la sanzione di cui al codice 5200 dell’ordinanza-ingiunzione n. 585/2011, nè la maxi-sanzione di cui al codice 9106 dell’ordinanza-ingiunzione n. 580/2011.

La Corte territoriale ha spiegato che a seguito della sentenza n. 254/2014 del giudice delle leggi era da ritenere illegittima la c.d. maxi-sanzione prevista per il c.d. lavoro nero, per cui era affetta da nullità assoluta sopravvenuta l’ordinanza-ingiunzione n. 580/2011 che la contemplava. Quanto all’ordinanza-ingiunzione n. 585/2011, rispetto alla quale il primo giudice aveva annullato la sola violazione codificata col numero 5200 relativa all’omessa consegna del prospetto paga ai lavoratori C. ed E. sulla base della ritenuta natura collaborativa occasionale coordinata delle prestazioni rese da questi ultimi, la Corte d’appello ha considerato, invece, che si trattava di prestazioni lavorative rese in regime di subordinazione, per cui, in accoglimento dell’appello incidentale della predetta Direzione, ha affermato che la sanzione era dovuta.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero del Lavoro – Direzione territoriale del lavoro di Livorno con un solo motivo, cui resistono con controricorso la società “I Tre Moschettieri” s.n.c. di M.F. e B.G., nonchè personalmente questi due soci.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che l’eccezione preliminare sollevata dai controricorrenti in ordine all’asserita nullità della notifica via PEC (posta elettronica certificata) del ricorso per cassazione effettuata dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate nullità, questa, ricondotta al fatto che la parte processuale è stata sin dall’inizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di Livorno – è infondata.

Invero, è agevole rilevare che trattasi di un vizio di natura formale che investe solo la parte introduttiva della relata di notifica e che non inficia in alcun modo la validità della notifica del ricorso, in quanto dalla lettura complessiva dello stesso emerge chiaramente che la parte interessata alla cassazione dell’impugnata sentenza è esclusivamente il ricorrente Ministero nella sua articolazione territoriale livornese.

Oltretutto, in nessuna parte del ricorso si fa riferimento all’Agenzia delle Entrate e, d’altra parte, l’atto di notifica ha raggiunto il suo scopo consentendo ai controricorrenti di difendersi adeguatamente.

2. E’, altresì, da respingere la richiesta preliminare, già proposta dai controricorrenti alla Sezione sesta di questa Corte prima della rimessione del procedimento all’udienza pubblica, volta a sentir dichiarare cessata la materia del contendere per effetto della loro scelta di avvalersi dell’adesione agevolata in relazione all’irrogazione delle sanzioni amministrative con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

Invero, non solo nell’ordinanza della Sesta sezione si evidenzia che non vi è in atti una rinunzia dei controricorrenti, ma a ciò va aggiunto che manca proprio la prova dell’accettazione del Ministero alla predetta definizione agevolata, per cui non ricorrono i presupposti per l’invocata cessazione della materia del contendere.

3. Con un solo motivo il ricorrente Ministero deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, precisando che la presente impugnazione è diretta esclusivamente contro il capo della sentenza di secondo grado attraverso il quale è stata annullata la sanzione individuata, all’interno dell’ordinanza-ingiunzione e degli atti da essa presupposti, con il numero di codice 9106 (c.d. maxi-sanzione connessa al c.d. lavoro nero, cioè impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria).

Il ricorrente censura, dunque, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della predetta disposizione sanzionatoria sulla base del convincimento che nelle more del giudizio la stessa fosse stata espunta dall’ordinamento per effetto della sentenza n. 254 del 2014 della Corte Costituzionale.

L’erroneità di tale decisione, secondo il ricorrente, dipende dal fatto che i giudici d’appello non hanno considerato che la L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), nel modificare il precedente D.L. n. 12 del 2002, art. 3, ha introdotto una duplice previsione, vale a dire sia la cosiddetta maxi-sanzione amministrativa (primo periodo della disposizione) connessa al c.d. lavoro nero concernente l’impiego di lavoratori non registrati, rappresentante l’oggetto del presente giudizio, sia le sanzioni civili (secondo periodo della disposizione), volte a compensare, in forma risarcitoria, il mancato versamento dei dovuti contributi e premi.

Aggiunge il ricorrente che la declaratoria di incostituzionalità richiamata nell’impugnata sentenza ha riguardato unicamente l’ipotesi prevista delle sanzioni civili, senza andare ad incidere in alcun modo sulla “maxi-sanzione” amministrativa contemplata dalla citata disposizione normativa.

In definitiva, secondo il presente assunto difensivo, la Corte d’appello di Firenze, nell’interpretare erroneamente la portata della declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, è incorsa nell’illegittima disapplicazione del primo periodo del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), vale a dire della disposizione concretamente applicata nella fattispecie.

4. Il ricorso è fondato.

Invero, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce all’art. 36 bis (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro), comma 7, quanto segue: “Al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

5. Dalla sentenza n. 254 del 2014 della Corte Costituzionale, richiamata nell’impugnata sentenza, risulta che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, lett. a), (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1, comma 1), nella parte in cui, modificando il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, art. 1, comma 1), stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

6. Orbene, balza evidente che la dichiarazione di illegittimità di cui trattasi è rimasta circoscritta all’ipotesi delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ma non ha interessato la prima parte della citata disposizione normativa riflettente la diversa ipotesi dell’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore.

Ciò è stato già chiarito da questa Corte (Sez. L. -, Ordinanza n. 3208 del 9.2.2018) con la precisazione che “In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, è inapplicabile, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, nella parte in cui prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a Euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

7. D’altronde, nella stessa sentenza n. 254/2014 della Corte Costituzionale è ben spiegato che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che è posta allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto assicuratore. La censurata previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole perchè può determinare una sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro ed incoerente con la sua riconosciuta natura risarcitoria. Infatti, il legislatore, nel predeterminare in via presuntiva il danno subito dall’ente previdenziale a causa dell’omissione contributiva, ha escluso la rilevanza di uno degli elementi che concorrono a cagionare quel danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e dal correlativo inadempimento dell’obbligo contributivo. In tal modo, la sanzione risulta arbitraria e irragionevole perchè, pur avendo funzione risarcitoria, è stabilita con un criterio privo di riferimento all’entità del danno, dipendente dalla durata del periodo in cui i rapporti di lavoro in questione si sono protratti.

8. Ebbene, è evidente che alla Corte territoriale è sfuggita la distinzione contenuta nella norma di cui all’art. 36 bis, sopra riportata, tra le sanzioni civili, aventi funzione risarcitoria connessa all’omesso versamento contributivo, e le sanzioni amministrative (applicate nella fattispecie) già previste dalla normativa in vigore, la cui disciplina non è stata interessata, differentemente dalle prime, dalla citata sentenza dei giudici delle leggi.

9. In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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