Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26488 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26488 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Silveri Nello

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 1319/11/05
depositata il 7/4/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Silveri Nello contro l’Agenzia delle Entrate riguarda la

tassabilità della indennità integrativa speciale. Il ricorso si articola in unico motivo. Nessuna
attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13400/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 26/11/2013

per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 della L. 324/1959 laddove la CTC ha escluso
la tassabilità dell’indennità in questione.

Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 20/08/2004; Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006 secondo
cui l’indennità integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi
forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1, lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute
erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per effetto della espressa previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 601
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Silveri avverso il silenzio- rigetto sull’istanza di rimborso
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Silveri avverso il silenzio- rigetto sull’istanza di rimborso, compensa
le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 24/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLO«

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte

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