Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26487 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17881-2015 proposto da:

F.A., in proprio e quale socio accomandante della s.a.s.

AGRIMONT & C., e la s.a.s. AGRIMONT & C., rappresentati e

difesi dall’Avvocato RODOLFO LUDOVICI ed elettivamente domiciliati a

Roma, via Vittorio Arminjon 5, presso lo studio dell’Avvocato CHIARA

PALUMBO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROCCAMORICE;

– intimato –

nonchè

REGIONE ABRUZZO

– resistente –

avverso la sentenza n. 17/2015 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 16/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Regione Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. DH7/228/Usi civici del 26/3/2007, ha dichiarato la natura demaniale del fondo censito nel N. C.T. del Comune di (OMISSIS), disponendone la reintegra in favore del predetto Comune.

La s.a.s. AGRIMONT & C. di B.D. – che aveva acquistato il predetto fondo nel 1991 dal curatore del fallimento della s.p.a. (OMISSIS) la quale, a sua volta, l’aveva acquistato dal Comune di Roccamorice con atto del 18/7/1974 – ha proposto opposizione avverso tale determinazione, unitamente ad F.A., in proprio e quale socio accomandante della predetta società, innanzi al commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo.

Il commissario, con sentenza del 10/6/2013, ha dichiarato che il fondo censito nel N. C.T. del Comune di (OMISSIS), è gravato da usi civici, ne ha ordinato la reintegrazione nel patrimonio del predetto Comune a cura della Regione ed ha dichiarato la nullità di qualsiasi atto di disposizione o di concessione del predetto fondo, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione d’uso, compreso l’atto stipulato con il quale, il 18/7/1974, la s.p.a. (OMISSIS) aveva acquistato dal Comune di Roccamorice una porzione della p.lla (OMISSIS), dalla quale era originata la p.lla (OMISSIS).

Il commissario, in particolare, alla luce degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto che l’originaria p.lla (OMISSIS) ricadeva nel demanio del Comune di Roccamorice, quale porzione del demanio universale detto “(OMISSIS)”, sul quale è risultato che i cittadini esercitavano gli usi civici di legnare e pascolare.

La s.a.s. AGRIMONT & C. di B.D., al pari di F.A., in proprio e quale socio accomandante della stessa società, con atto trasmesso per la notifica il 12/7/2013, hanno proposto reclamo avverso la sentenza del commissario rilevando, per un verso, che il commissario aveva erroneamente fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico sebbene lo stesso avesse ritenuto solo in via ipotetica e, quindi, non certa, che il fondo in questione rientrasse nel demanio universale detto “(OMISSIS)” e, per altro verso, che la p.lla (OMISSIS), da cui era originata la p.lla (OMISSIS), si trovava in contrada “(OMISSIS)”, e, quindi, nella zona orientale dell’area, attribuita all’ex feudatario (OMISSIS) e non rientrava nel demanio universale del Comune di Roccamorice.

Il Comune di Roccamorice e la Regione Abruzzo sono rimasti contumaci.

La corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

La corte, in particolare, dopo aver affermato che la perizia di parte reclamante, depositata il 23/10/2014 e contenente osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, fosse inammissibile, essendo preclusa, a norma dell’art. 345 c.p.c., cui fa rinvio la L. n. 1078 del 1930, art. 3 la produzione di nuovi documenti in appello, ha ritenuto che, nel merito, il commissario aveva del tutto condivisibilmente fatto proprie le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado le quali, invero, a seguito di una serie congiunta di verifiche, unitariamente e criticamente valutate, consentivano di affermare che la particella in questione rientrava nel demanio universale detto “(OMISSIS)” sul quale, con rapporto del Sindaco del 30/5/18(OMISSIS), era stato accertato l’esercizio dell’uso civico. La corte, quindi, ribadito il principio secondo il quale, in tema di usi civici, ove sia dimostrato che la terra fa parte di un demanio universale, la demanialità stessa si presume, ha osservato come il predetto demanio derivava dalla divisione dell’originario demanio comunale in tre zone: demanio ex feudale, denominato “(OMISSIS)”, demanio ecclesiastico e demanio universale, detto “(OMISSIS)”: che vi facesse parte anche il fondo in questione, ha aggiunto la corte, è dimostrato dal fatto che, sul piano catastale, la p.lla (OMISSIS), dalla quale è derivata la (OMISSIS), è sempre stata intestata al Comune. Viceversa, ha aggiunto la corte, nel catasto nulla è stato rinvenuto con la denominazione “(OMISSIS)”, tale, cioè, da poter far ritenere che si trattasse di fondi allodiali, e ciò contrasta con l’assunto dei reclamanti, secondo cui il fondo rientrava nella contrata “(OMISSIS)” e faceva parte della località “(OMISSIS)”. Il valore indiziario dei dati catastali al fine di risalire alla natura del bene, fatto proprio dal commissario, non è stato, peraltro, ha osservato la corte, specificamente contestato nel reclamo.

La prova che il bene rientrava nel demanio universale detto “(OMISSIS)” si trae, inoltre, ha aggiunto la corte, dal fatto che i periti per il taglio del legname, nel loro rapporto dell’aprile del 1811, hanno adoperato la denominazione “(OMISSIS)” per indicare aree in cui i cittadini esercitavano gli usi civici di legnare e pascolare, individuandone l’estensione e i confini. E sul punto, ha osservato la corte, non vi sono specifici motivi d’appello, volti a contrastare le fonti di prova desumibili da tale rapporto, considerando che l’area ha proprio la natura di pascolo d’alta quota.

Il consulente, poi, ha proseguito la corte, ha confrontato le estensioni dei beni intestati al Comune, riportati nel nuovo catasto terreni, con la planimetria allegata alla relazione storico-giuridico di un perito demaniale del 1993, ed anche da tale confronto, ha aggiunto la corte, risulta che la particella rientra nel predetto demanio universale detto “(OMISSIS)”, e tale conclusioni risulta ulteriormente avvalorata dal ragguaglio delle misure del catasto provvisorio. Anche a tale riguardo, ha aggiunto la corte, le osservazioni del commissario, non sono state specificamente censurate nel reclamo.

Infine, ha concluso la corte, quale ulteriore e rilevante elemento di prova, correttamente valorizzato dal commissario, la natura demaniale delle p.lle (OMISSIS) del catasto è stata descritta nella determinazione dirigenziale n. DH7/228/Usi Civici della Regione Abruzzo del 26/3/2007, all’esito della relazione integrativa del perito demaniale del 13/3/2003: ed anche tale ultima verifica, trasfusa nel provvedimento regionale, ha osservato la corte, non è stata in alcun modo contrastata con il reclamo.

La s.a.s. AGRIMONT & C. di B.D. nonchè F.A., in proprio e quale socio accomandante della stessa società, con ricorso spedito per la notifica in data 8/7/2015 al Comune di Roccamorice, che l’ha ricevuta il 13/7/2015, ed alla Regione Abruzzo, che l’ha ricevuta il 9/7/2015, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

La Regione Abruzzo ha depositato, in data 27/3/2019, “atto di costituzione” in giudizio.

Il Comune di Roccamorice non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità della consulenza di parte depositata dalla Agrimont sul rilievo che la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 345 c.p.c. è esclusa in appello, laddove, in realtà, la consulenza tecnica di parte dev’essere considerata come un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere in alcun modo ricondotta al divieto previsto dall’art. 345 c.p.c. ed è, conseguentemente, ammissibile anche in appello.

2. Il motivo è inammissibile. La consulenza tecnica di parte costituisce, in effetti, una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello (Cass. SU n. 13902 del 2013; Cass. n. 20347 del 2017). I ricorrenti, tuttavia, pur essendovi onerati in ragione della necessaria specificità dei motivi del ricorso per cassazione, non hanno provveduto a trascrivere, neppure per riassunto, nè i passaggi argomentativi salienti della relazione del consulente tecnico d’ufficio nè le motivate censure (e non semplicemente le conclusioni: v. il ricorso, p. 8) che gli stessi, quali appellanti, hanno dedotto di aver formulato, attraverso la relazione del proprio tecnico, alle conclusioni ivi assunte, così come poi accolte dalla sentenza impugnata, rendendo, in tal modo, impossibile alla Corte la necessaria verifica, già in base al ricorso, della decisività o meno delle osservazioni critiche svolte ai fini dell’accoglimento del proposto gravame. Eppure, com’è noto, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. n. 13845 del 2007).

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione del R.D. n. 332 del 1928, art. 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di far proprie le conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio. I periti nominati dal Commissario, infatti, hanno osservato i ricorrenti, hanno il dovere di seguire l’ordine stabilito dal R.D. n. 332 del 1928, art. 29 il quale dispone, quale operazione preliminare e fondamentale, la verifica delle occupazioni dei demani civici, la ricognizione dei fondi e la loro circoscrizione in base ai documenti e piante per cui soltanto in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti. Nel caso in esame, il verificatore regionale per il Comune di Roccamorice ha ritenuto che la p.lla originaria n. (OMISSIS) aveva natura demaniale civica in quanto intestata al Comune già all’impianto del N. C.T.. Tale accertamento, hanno proseguito i ricorrenti, si pone in aperta violazione del R.D. n. 332 cit., art. 29 e tale errore ha influenzato l’operato del consulente tecnico d’ufficio e, a caduta, le sentenze emesse dal commissario e dalla corte d’appello. Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, ha ritenuto di individuare e, quindi, localizzare e circoscrivere i fondi oggetto di causa unicamente tramite le risultanze del N. C.T.. D’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, l’unico elemento che ha determinato il convincimento del commissario e della corte d’appello dev’essere rinvenuto nell’intestazione del fondo in contestazione nel Nuovo Catasto Terreni, il quale, però, non ha valore probatorio, soprattutto per quanto attiene alla qualitas soli, come specificamente stabilito dal R.D. n. 332 cit., art. 29. Nel reclamo proposto avverso la sentenza commissariale, hanno aggiunto i ricorrenti, gli appellanti avevano espressamente criticato tale aspetto denunciando, appunto, che il commissario aveva desunto la natura demaniale civica della p.lla (OMISSIS), parte della originaria p.lla (OMISSIS), dall’intestazione della p.lla originaria n. (OMISSIS) al Comune di Roccamorice fin dall’impianto del catasto geometrico, laddove, in realtà, come evidenziato dalla consulenza di parte depositata in primo grado e da quella depositata in appello all’udienza del 23/10/2014, che la corte d’appello ha dichiarato inammissibile, i terreni censiti oggetto di causa non possono essere collocati nel demanio universale del (OMISSIS) ma, al contrario, nella zona lasciata in proprietà dall’ex (OMISSIS) e devono essere, pertanto, qualificati come allodiali.

4.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato. Il reclamo che i ricorrenti hanno, a suo tempo, proposto, per come incontestatamente ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver investito le questioni concernenti la validità dell’accertamento svolto dal verificatore regionale per il Comune di Roccamorice e l’effetto che la dedotta invalidità di tale accertamento avrebbe provocato sull’operato del consulente tecnico d’ufficio e, a caduta, sulle sentenze emesse dal commissario e dalla corte d’appello. Ed è, invece, noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, non potendo, in particolare, riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente, Cass. 20694 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

4.2. Quanto al resto, e cioè alla dedotta violazione del R.D. n. 332 cit., art. 29 per avere la sentenza impugnata fondato il proprio convincimento unicamente sulla intestazione del fondo in contestazione nel Nuovo Catasto Terreni, la Corte rileva come, in realtà, la censura svolta dai ricorrenti non si confronta con la decisione impugnata: la corte d’appello, infatti, lungi dall’aver fondato il proprio convincimento sulle sole risultanze del Nuovo Catasto Terreni, ha dichiaratamente ritenuto, con statuizioni che i ricorrenti non hanno specificamente censurato, che la prova dell’appartenenza del fondo al demanio universale detto “(OMISSIS)” si traeva anche da altri elementi, e cioè: per un verso, dal rapporto con il quale, nell’aprile del 1811, i periti per il taglio del legname hanno adoperato la denominazione “(OMISSIS)” per indicare aree in cui i cittadini esercitavano gli usi civici di legnare e pascolare, individuandone l’estensione e i confini: e sul punto, ha osservato la corte, non sono stati formulati specifici motivi d’appello, volti a contrastare le fonti di prova desumibili da tale rapporto, considerando che l’area ha proprio la natura di pascolo d’alta quota; e, per altro verso, dal raffronto, operato dal consulente tecnico d’ufficio, tra le estensioni dei beni intestati al Comune, riportati nel nuovo catasto terreni, con la planimetria allegata alla relazione storico-giuridico di un perito demaniale del 1993: da tale confronto, infatti, ha aggiunto la corte, risulta che la particella rientra nel predetto demanio universale detto “(OMISSIS)”, e tale conclusioni risulta ulteriormente avvalorata dal ragguaglio delle misure del catasto provvisorio, senza che le osservazioni svolte sul punto dal commissario fossero state specificamente censurate nel reclamo.

5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha violato il principio per il quale il cd. processo demaniale è regolato dalle norme disposte dal codice di procedura civile e dal codice civile per quanto attiene all’onere della prova per cui i poteri istruttori d’ufficio consentiti al commissario non esimono le parti dall’onere della prova sulle stesse incombenti in base ai principi generali. Spettava, dunque, al Comune di Roccamorice e alla Regione Abruzzo, a fronte del titolo di acquisto della proprietà da parte della società Agrimont, l’onere, che non hanno adempiuto, di provare l’appartenenza del fondo al demanio civico.

6. Il motivo è infondato. Intanto, i ricorrenti cadono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. può porsi solo quando il ricorrente, rispettivamente, alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; conf., più di recente, Cass. n. 1229 del 2019). Quanto al resto, la decisione con la quale la corte d’appello ha deciso sull’opposizione proposta dai reclamanti in base agli accertamenti svolti dalla consulenza tecnica d’ufficio, risulta senz’altro conforme al principio per cui, nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica non solo l’attenuazione del principio dell’onere della prova ma anche il particolare potere d’accertamento d’ufficio, previsto dalla L. n. 1766 del 1927, art. 29 che consente al giudice di disporre indagini storico-documentali, affidate ad un professionista esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie in cui siano incorse le parti (Cass. n. 22177 del 2014).

7. Con il quanto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fondo facesse parte del demanio universale detto “(OMISSIS)” e che, una volta dimostrato che un immobile fa parte di un demanio universale, la demanialità si presume a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti la trasformazione del demanio in allodio. Sennonchè, hanno osservato i ricorrenti, quando si assume che una determinata terra è demaniale, e cioè appartenga al demanio universale di un determinato comune o frazione, la prima indagine da esperire è quella di stabilire se effettivamente la terra medesima faccia parte dell’assunto demanio: e l’onere della prova, hanno proseguito i ricorrenti, spetta sul punto al comune che agisce per ottenere la reintegrazione della terra nel proprio demanio e assume, sia pure attraverso la suddetta presunzione, la demanialità della terra medesima; solo se la prova di cui sopra sarà raggiunta, si potrà, allora, discutere dell’esistenza, per quelle stesse terre, della trasformazione del demanio in allodio, e questa ulteriore prova dovrà essere data dal privato che si oppone alla reintegra ed eccepisce la natura allodiale e la legittimità del suo possesso. Nel caso di specie, invece, hanno osservato i ricorrenti, tale accertamento non risulta essere stato svolto e manca, quindi, la prova che i terreni di proprietà dell’Agrimont fossero inseriti nel “(OMISSIS)”. La verifica demaniale, infine, hanno concluso i ricorrenti, non fa alcun accenno ai terreni per cui è causa, essendosi il perito occupato delle p.lle (OMISSIS) solo in una relazione integrativa del 13/3/2007.

8. Il motivo è infondato. Escluso, infatti, ogni rilievo al profilo da ultimo indicato, in ragione della evidente genericità della censura che si pretende di trarne nei confronti della decisione assunta dal giudice di merito, la Corte rileva come ancora una volta i ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata: la quale, infatti, solo dopo aver accertato, in fatto, l’appartenenza del fondo in contestazione al demanio universale denominato “(OMISSIS)”, ha applicato il principio per cui, in tema di usi civici, una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (Cass. n. 4473 del 2019, in motiv.; Cass. n. 4753 del 2014).

9. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto, che gli stessi avevano dedotto in corso di causa e nei motivi d’appello, che i loro terreni erano siti in quella parte della montagna che, a seguito della divisione del feudo, era stata assegnata all’ex barone e che ciò risultava sia dal toponimo “(OMISSIS)”, sia dal posizionamento del terreno e dalla natura pascolativa dello stesso, e che nel demanio civico universale “(OMISSIS)” non era inclusa una località denominata “(OMISSIS)”, la quale, di contro, era indicata come facente parte di quella più ampia denominata “(OMISSIS)” ed, in particolare, della parte attribuita all’ex barone in proprietà privata.

10. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014) hanno, infatti, ritenuto che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile al giudizio in esame, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Pertanto, laddove non si contesti l’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale), vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015), il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, la corte d’appello ha senz’altro preso in esame il fatto che, al contrario, i ricorrenti considerano omesso, lì dove, per un verso, ha affermato che il fondo in questione faceva parte del demanio universale, detto “(OMISSIS)” e, per altro verso, ha escluso che lo stesso rientrasse nella contrada “(OMISSIS)”. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato, in modo logico e coerente, le ragioni per le quali ha ritenuto che il fondo dei ricorrenti fosse demaniale, vale a dire, per un verso, che la particella in questione rientrava nel demanio universale detto “(OMISSIS)” sul quale, con rapporto del Sindaco del 30/5/18(OMISSIS), era risultato accertato l’esercizio dell’uso civico, e, per altro verso, che, in tema di usi civici, una volta dimostrato che la terra fa parte di un demanio universale, la demanialità stessa si presume.

11. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

12. Nulla per le spese di lite, non avendo gli intimati svolto, mediante notifica di controricorso, alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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