Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26487 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari n.

10, presso gli AVV.ti Coronas Salvatore e Umberto Coronas che fo

rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione de decreto della Corte d’appello di Napoli n.

456/09 RGVG depositato il 27 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato la nullità del ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001 per nullità della procura.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione contestandosi che non potesse essere considerata materialmente congiunta al ricorso la procura rilasciata su foglio separato ma numerato conseguentemente a quelli dell’atto introduttivo e con gli stessi depositato.

I motivi sono fondati avendo la Corte già osservato in analogo caso che “Premesso che nella fattispecie non è contestato che la procura redatta con atto separato sia stata depositata unitamente al ricorso, deve farsi riferimento al principio affermato dalla Corte secondo cui il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla 0provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

ne consegue che la procura a resistere al ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato recante sia la dichiarazione con la quale l’intimato conferisce al difensore il mandato a difenderlo nel giudizio di cassazione sia l’autenticazione della sottoscrizione ad opera del detto difensore, ove depositata in udienza contestualmente alla copia del ricorso notificato ad opera dello stesso difensore che intenda partecipare alla discussione, è idonea ai fini tanto della costituzione del resistente in giudizio quanto della abilitazione del di lui difensore a partecipare alla discussione” (Sez. U, Sentenza n. 13666 del 18/09/2002) dal quale emerge che la materiale congiunzione non deve essere intesa con unione fisica del foglio contenente la procura con quelli sui quali è redatto l’atto cui si riferisce ma come contestuale utilizzo processuale che renda univoco il collegamento tra i due documenti, come avviene appunto nel caso di deposito congiunto del ricorso e della procura” (Sez. 1, Ordinanza n. 26059 del 2010).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 1.750,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni due e mesi quattro circa di irragionevole ritardo quale risulta detraendo tre anni dalla durata complessiva del giudizio svoltosi avanti alla Corte dei Conti dal 13.11.2002 al 29.2.2008.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1750,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e di quelle di legittimità che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore de difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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