Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26486 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26486 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 8819-2011 proposto da:
COSTRUZIONE E RICERCA SRL 01938430343, in persona del
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazine, legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
135, presso lo studio dell’avvocato BELLICINI LAURA,
rappresentata e difesa dall’avvocato IACOBONE GIORGIO
MARCO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Zoo

Data pubblicazione: 26/11/2013

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 47/22/2010 della COMMISSIONE

DISTACCATA di PARMA del 21/12/2009, depositata il 19/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Iacobone Giorgio Marco difensore della ricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 08819 sez. MT – ud. 24-10-2013
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TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, SEZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: Agevolazione fiscale.
R.G. 8819/2011

INTIMATO: Agenzia delle Entrare

1. La Costruzione e Ricerca s.r.l. ricorre per cassazione, deducendo quattro motivi, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna Parma 47/22/10
del 19
febbraio 2010 che accoglieva l’appello dell’Ufficio dichiarando la legittimità di avviso di
liquidazione a seguito della revoca dei benefici fiscali ex art. 33 legge 388/2000 relative
all’acquisto di un terreno con atto 30 maggio 2001.

2. L’Agenzia resiste con controricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso appare fondato. In adesione alla giurisprudenza prevalente di
questa Corte (sentenza n. 7898 del 18 maggio 2012) secondo cui l’intenzione del legislatore è
di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria, per i
riflessi
economici
collettivi, ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del
territori.
Sicché, deve affermarsi che, a mente della L. n. 350, art. 2, comma 30, le agevolazioni
fiscali di cui alla L. n. 388, art. 33, comma 3,”…si applicano, in ogni caso, a seguito
della sottoscrizione della convenzione sempre che (a condizione che), come richiede detto
comma 3, l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”
con condizione legale di natura risolutiva . E ne deriva che il beneficio di cui alla L. n. 388, art.
33, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di
trasferimento, pur sussistendo
l’inserimento dell’immobile in una previsione edificatoria di
piano, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come
indicato nell’art. 2 della legge 350, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per
l’utilizzazione edifìcatoria (C. 20864/10).
E’ invece infondato il primo motivo di ricorso, in quanto la controversia relativa alla applicabilità
della agevolazione fiscale ed alla interpretazione della normativa che la disciplina era sicuramente
suscettibile di definizione agevolata, ancorchè la pretesa fiscale sia stata avanzata con avviso di
liquidazione.
I residui due motivi risultano assorbiti.
PQM

RICORRENTE: Costruzione e Ricerca

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della
Emilia Romagna
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 24 ottobre 2013

Il pregi ente e relator

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