Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26486 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/07/2016, dep.21/12/2016),  n. 26486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24581/2011 proposto da:

CIVETTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BASSANO DEL GRAPPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata l’08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CICCOTTI che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della rettifica del valore di immobili venduti in attività d’impresa, effettuata sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. redatto in data 21 maggio 2008, l’Agenzia delle Entrate notificò alla Civetta s.r.l. avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, di un maggior reddito d’impresa ai fini IRES e di un maggior valore della produzione IRAP per l’anno di imposta 2005.

2. Il ricorso proposto dalla società contribuente fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza e stesso esito ebbe l’appello proposto alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia che, con sentenza n. 29 depositata in data 8 marzo 2011, confermò le statuizioni di primo grado.

2.1. Sostennero i giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse, che nel caso di specie non era ravvisabile la dedotta violazione della disciplina in materia di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, di cui all’art. 12, comma 1, L. n.212 del 2000, avendo i verificatori proceduto sulla base di un ordine di accesso esibito alla contribuente e adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di eseguire “una verifica fiscale sostanziale a carattere parziale”, mentre la società contribuente non aveva indicato nè le ragioni di inesistenza di effettive esigenze di accesso da parte della G.d.F. nè il pregiudizio subito alla propria attività. Sostennero, inoltre, che i meri indizi rappresentati nella specie dalle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), che indicavano prezzi di cessione degli immobili maggiori rispetto a quelli praticati dalla società verificata, erano corroborati dai mutui erogati agli acquirenti, di importo maggiore dei corrispettivi pattuiti, mentre non poteva attribuirsi all’una credibilità alle dichiarazioni degli acquirenti, stante la convenienza a sostenere la tesi della società, per non vedersi esposti al pagamento di maggiori imposte di registro ed IVA.

3. Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) “in ordine alla mancata indicazione e trasparenza delle effettive ragioni della verifica” in loco, cui era stata sottoposta, sostenendo che nel foglio di servizio era stato indicato l’oggetto della verifica ma non le ragioni del suo innesco e che ciò costituiva vizio di legittimità dell’atto per violazione di legge che, seppur non espressamente previsto dalla disposizione censurata, era “giuridicamente penalizzante l’atto di accertamento in base all’affermata teoria della illegittimità derivata”.

2. Il motivo è inammissibile ed infondato.

2.1. E’ inammissibile per difetto di autosufficienza avendo la ricorrente del tutto omesso di riprodurre il contenuto del “foglio di servizio” cui fa riferimento a pag. 9 del ricorso, del processo verbale di constatazione, come pure dell’ordine di accesso, così impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza della doglianza che, peraltro, si pone in contrasto con l’accertamento in fatto – dalla ricorrente non censurato – rinvenibile nell’affermazione dei giudici di appello, secondo cui “le effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo sono stare opportunamente palesate alla parte con l’esibizione del sopra detto ordine di accesso (che ne indica le finalità…)”.

2.2. Ciò rende ragione anche dell’infondatezza del motivo di ricorso in esame, con il quale la ricorrente non deduce che le informazioni previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, non le siano state date al momento dell’accesso da parte dei verificatori, ma che le stesse non fossero contenute nel foglio di servizio, che è adempimento non prescritto dalla citata disposizione e che, pertanto, giammai potrebbe determinare l’invalidità dell’accertamento, stante il principio, più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 4066 del 2015) secondo cui “in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso (Cass. 8344/2001; 14058/2006)”.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che “le risultanze probatorie dei valori OMI e dello scarto minimo degli importi presi a mutuo rispetto al prezzo di compravendita indicato nell’atto, sono – ove non supportate da ulteriori elementi – inidonee a costituire indizi gravi, precisi e concordanti, tali da assurgere a valore di prova della maggiore imposizione tributaria, con derivato annullamento dell’atto impositivo impugnato”.

4. Anche tale motivo è inammissibile ed infondato.

4.1. E’ inammissibile in quanto la ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, in realtà espone un vizio motivazionale. Più precisamente la ricorrente nel motivo, senza dedurre fatti contrastanti con la motivazione della sentenza, propone di riconsiderare gli elementi presuntivi offerti a sostegno della corrispondenza tra prezzo di cessione degli immobili e quello dichiarato negli atti di compravendita, ritenendo doversi privilegiare le risultanze dei contratti preliminari e delle dichiarazioni degli acquirenti rispetto agli elementi presuntivi utilizzati invece dalla CTR (importi mutuati e valori OMI), (pag. 30 del ricorso), in quanto i, primi rappresentanti “un incastro di rilevazioni probatorie nettamente sopravanzate – sul piano della testimonianza probatoria – all’aggregazione indiziaria rappresentata dai valori dell’OMI sostanzialmente ripudiati dalla loro stessa fonte istitutiva e da uno scarto tra mutuo e corrispettivo di vendita menomato di un qualsiasi ulteriore ausilio istruttorio” (pagg. 26 e 27 del ricorso).

4.2. Al riguardo deve altresì osservarsi che, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento sarebbe stato comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, ciò non comportando violazione all’unadelle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva. E’, infatti,orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 2082 del 2014, conf. Cass. n. 4472/03, in motivazione, Cass. n. 3414/69) che “la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E’ evidente, pertanto, che anche un solo fatto – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione”. Quanto poi al risultato conseguito dall’applicazione delle regole presuntive, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 245 del 2014; n. 10135 del 2005 e n. 16831 del 2003). Pertanto, la valutazione compiuta dal giudice di appello non è sindacabile in questa sede, non essendo stato oggetto di censura sotto il profilo della sufficienza e logicità della relativa motivazione, ma come si è detto, sotto il diverso ed inammissibile profilo del vizio di violazione di legge.

5. Come sopra anticipato, il motivo in esame è anche infondato.

5.1. Come è stato osservato (cfr. Cass. 20419 del 2014), “la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5 (Legge Comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)”.

Nella fattispecie in esame la CTR si è adeguata alla normativa vigente ed al principio sopra enunciato, avendo affermato (testualmente) che “le stesse quotazioni conservano pur sempre il carattere di semplici indicatori meramente orientativi e, dunque, di meri indizi che diventano utilizzabili qualora (e solo se) siano supportati da ulteriori elementi convergenti” e che “come risulta dall’avviso di accertamento, la costruzione presuntiva a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), è basata sì sui prezzi di mercato, ma si fonda ulteriormente sul confronto tra i corrispettivi in atto e gli importi richiesti a mutuo e concessi dagli istituti di credito, dal quale confronto risulta che il mutuo è considerevolmente superiore al prezzo di vendita risultante dagli atti” (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Argomentazione, quella adottata dalla Commissione di appello, che si allinea a quanto affermato da questa Corte in un caso analogo, esaminato in Cass. n. 7857 del 2016, che pur dando atto che i dati OMI devono essere considerati non come indizi ma come “sostitutivi di valori di stima” ha ritenuto che “l’indizio dello scostamento di valore… considerato in unione con quello derivante dal valore ipotecato…” giustificasse comunque l’accertamento fiscale.

5.3. Nel caso di specie, poi, la CTR ha ampiamente giustificato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere subvalenti le circostanze addotte dalla contribuente con motivazione (pag. 11, punti 3 e 3c della sentenza) che, come sopra detto, non è stata idoneamente censurata sotto il profilo della sua sufficienza e logicità, rimanendo quindi insindacabile da parte di questa Corte.

6. Conclusivamente, quindi, i motivi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dell’intimata Agenzia, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonchè al rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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