Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26485 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26485 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 6175-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SICEM – SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI E
MANUNTENZIONI SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 1/22/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 16.12.2010, depositata il 21/01/2011;

8a25?

Data pubblicazione: 26/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 06175 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Roma n.301-06-2008, con la quale -in
controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF relativa
all’anno 2000- è stato accolto solo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia
avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma n.301-06-2008 che aveva
accolto integralmente il ricorso della parte contribuente “SICEM Costruzioni e
Manutenzioni srl”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che —avendo l’Ufficio appellante prospettato che
nella specie di causa, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per la
notifica della cartella, dovesse farsi applicazione dell’art.1 co.5 D.L. n.106/2005, che
prevede un diritto transitorio- la disciplina ora richiamata non potesse applicarsi al
caso di specie perché i termini di decadenza si erano già maturati all’atto della già
avvenuta notificazione (avvenuta in data 25.5.2005) della cartella, prima
dell’emanazione dell’anzidetto D.L.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandolo ad unico motivo.
La società contribuente si è costituita con controricorso per contestare la fondatezza
dei motivi avversari.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art. l comma 5-bis e ter del
D.L.106/2005) appare fondato e da accogliersi.

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letti gli atti depositati

Dopo avere dato conto di avere tempestivamente eccepito in appello l’erronea
applicazione delle disposizioni di legge fatta dal giudice di primo grado la parte
ricorrente ha evidenziato che il giudicante ha omesso di applicare alla specie di causa
la disciplina appositamente dettata dalla norma dianzi richiamata che (modificando il
comma 2 dell’art.36 del D.Lgs.n.46/1999) ha previsto che —in deroga all’art.25 co.1

dichiarazioni presentate nell’anno 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’assunto deve essere condiviso alla luce della confermata giurisprudenza di questa
Corte (si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26421 del 05/12/2005) secondo la
quale:”In tema di riscossione delle imposte, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine
di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate
ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’art. 1 del d.lgs 17
giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156,
innovando rispetto a quanto disposto, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311, ha fissato dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle, ivi comprese
quelle già emesse alla data di entrata in vigore della legge stessa, relative alla
liquidazione di dichiarazioni di qualsiasi tipo (relative anche, come nel caso di specie,
a richieste di condono), con lo scopo, in adempimento delle indicazioni contenute
nella pronuncia del giudice delle leggi , di porre comunque un limite temporale
ultimo per le richieste degli uffici finanziari, al fine precipuo di “garantire l’interesse
del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante
dalla liquidazione delle dichiarazioni”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza e la controversia risolta anche nel merito, alla luce del fatto che
la data di notifica della cartella qui in questione non forma oggetto di controversia,
risultando tra le parti pacifico che sia avvenuta il 25.5.2005, e perciò entro il 31

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del DPR n.602/1973- la notifica della cartella di pagamento avviene, per le

dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
sicchè non vi è da effettuare alcun ulteriore accertamento di fatti ai fini della
soluzione della lite.
Roma, l O gennaio 2013

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dato atto che
per mero errore nella relazione si dice che la parte contribuente si è difesa, mentre
invece quest’ultima ha omesso di costituirsi in giudizio), condivide i motivi in fatto e
in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 2.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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