Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26483 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26483 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5200-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CURTO VINCENZO CRTVCN8ODO5B602F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio
dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIARRATANA DIEGO giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale ;

– controrícorrente e ricorrente incidentale nonché contro

Data pubblicazione: 26/11/2013

SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

F.Ticorrenti incidentali

-I

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 13/12/2010,
depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 05200 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 3/29/2011 della COMMISSIONE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha accolto l’appello di Cullo Vincenzo -appello proposto contro
la sentenza n.625/04/2009 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso del
contribuente – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEF-IRAP
relative all’anno d’imposta 2000 e derivanti da 4 diversi avvisi di accertamento e 4
diversi atti di contestazione, cartella che il contribuente aveva impugnato sostenendo,
tra l’altro, di non avere ricevuto la notifica degli atti presupposti.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dalla documentazione
prodotta risultava l’esistenza di omissioni compiute dall’ufficio postale incaricato in
ordine alla notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in particolare su
quattro delle ricevute non risultavano riportate gli estremi delle raccomandate
attestanti l’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale; su due altri avvisi di
ricevimento mancava il preciso riferimento al numero dell’atto notificato; su uno
degli avvisi di ricevimento risultava mancante la parte retrostante della ricevuta con
le specifiche annotazioni dell’addetto al recapito. Nel difetto della prova
dell’avvenuta notifica degli atti presupposti, la CTR ha dichiarato l’invalidità della
cartella di pagamento.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.
Entrambi i ricorsi — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore —
possono essere definiti ai sensi dell’art.375 cpc.
Quanto al ricorso principale, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla
violazione art.57 della legge n.546/1992) la ricorrente si duole infondatamente
dell’accoglimento da parte del giudice di appello di censure “nuove”, perché mai

3

Osserva:

prospettate in primo grado, relative al fatto che non sarebbero state osservate le
formalità dell’art.140 cpc in relazione alle notifiche degli atti presupposti, mentre nel
primo grado la parte ricorrente si era doluta soltanto di omessa notifica degli anzidetti
atti.
La censura non appare munita di pregio perché la parte ricorrente, contestando di non

ragione di omessa notifica dei provvedimenti, non esclusa quella connessa con
l’inidonea realizzazione della procedura di notificazione, sicchè le specifiche
contestazioni che l’appellante contribuente ha formulato nell’atto introduttivo del
giudizio (dopo avere avuto modo di esaminare i documenti concernenti la notifica,
prodotti in giudizio dall’Agenzia resistente) non costituiscono ampliamento del thema
decidendum già fatto oggetto del contradditorio giudiziale nel primo grado.
Con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’arti 12 cpc,
in relazione all’art.360 n.4 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che —pur avendo
la parte appellante dedotto unicamente il mancato rispetto della procedura
notificatoria di competenza dell’ufficiale giudiziario- i giudici di appello abbiano
accolto l’appello in ragione di presunti vizi della notificazione degli atti impositivi a
monte della cartella per vizi diversi da quelli espressamente dedotti dal contribuente.
Il motivo appare inammissibilmente formulato per violazione del canone di
autosufficienza.
La parte ricorrente non ha delucidato con le debite modalità (riproducendo il
contenuto dell’atto di appello) in che cosa sarebbero consistiti gli specifici vizi
proposti dalla parte appellante e rispetto ai quali il giudicante avrebbe provveduto
“ultra petitum”.
In carenza di un dettaglio chiaro e rispettoso del canone di autosufficienza circa il
preciso oggetto delle questioni delineate e risolte nei pregressi gradi di giudizio, non
può che ritenersi che il motivo di ricorso sia inammissibile, poiché impedisce alla
Corte di effettuare la dovuta verifica della rilevanza e concludenza della censura in
relazione al tenore degli atti processuali richiamati (cfr. sull’onere di integrale

4

avere mai ricevuto gli atti presupposti ha condensato in questa censura ogni possibile

trascrizione del contenuto degli atti sui quali si fonda il vizio di legittimità
denunciato, al fine di ottemperare al requisito di autosufficienza ex art. 366 col n. 6
c.p.c.: Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. III
sez. 4.9.2008 n. 22303; id. III sez. 31.5.2006 n. 12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 6679;
id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388. Con specifico

23.3.2005 n. 6225; id. sez. lav. 7.3.2006 n. 4840).
Con il terzo motivo di impugnazione (fondato sulla violazione degli art.8 e 14 della
legge n.890/1982, in relazione all’art.360 n.3 cpc) la parte ricorrente prospetta che —
come si evince dalla documentazione allagata sub 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio
in appello- gli atti impositivi presupposti erano stati notificati a mezzo posta ex art.14
legge n.289/2002, che consente all’Amministrazione di provvedere direttamente alla
notifica degli atti impositivi mediante spedizione con raccomandata postale. Perciò si
dovevano applicare alla notifica le norme concernenti il servizio postale ordinario e
non quelle della legge n.890/1982, sicchè la notifica degli atti impositivi avrebbe
dovuto ritenersi ritualmente effettuata (per compiuta giacenza) senza la necessità
dell’invio delle raccomandate informative ex art.8 della legge n.890/1982.
La doglianza appare inammissibilmente formulata, per ragioni non diverse da quelle
poste a fondamento del rigetto della censura che precede.
Ed invero, la parte ricorrente si è limitata a postulare che la notifica degli atti
presupposti sia avvenuta con l’ordinario strumento della raccomandazione postale
direttamente effettuata da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in tal modo
contraddicendo l’espresso accertamento effettuato dal giudicante di merito che invece
ha dato atto che l’invio dei plichi è avvenuto a mezzo “dell’ufficio postale
incaricato”, e perciò secondo la procedura regolata dall’art.8 della legge n.890/1982.
A fronte di tale accertamento, non solo la censura qui proposta è stata erroneamente
individuata nella sua tipologia (poiché rivolta nei confronti di una valutazione del
giudice di merito mediata attraverso le risultanze di causa, e perciò afferente al fatto e
non al diritto) ma non è stata neppure corredata dalle necessarie specifiche

5

riferimento alla denuncia di “errores in procedendo”. Cfr Corte cass. sez. lav.

trascrizioni dei documenti rilevanti ai fini del supporto della fondatezza della censura,
sicché alla Corte non è dato effettuare alcuna verifica sulla rilevanza e presumibile
fondatezza degli assunti su cui la censura si regge.
Venendo infine al ricorso incidentale (centrato sulla violazione degli art.91, 92, 132
comma 2 n.4 cpc e 118 disp. Att. cpc, nonché sul vizio di omessa e insufficiente

compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo alle “situazioni
fattuali” dedotte in causa e perciò con motivazione di stile e sostanzialmente
tautologica.
Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della costante e ribadita
giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987
del 15/12/2011) secondo la quale:”In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali
ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai
sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 2 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le
spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento
contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma
devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia
decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che
aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso
l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività
difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)”.
Poiché nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno —ai fini della
compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione
della natura della controversia, non idonea a costituire oggetto del controllo che
compete a questa Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita —sul puntoCassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinchè
rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese
di lite ed alla loro liquidazione

motivazione), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia

Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio
per manifesta infondatezza e inammissibilità, e il ricorso incidentale per manifesta
fondatezza.
Roma, 10 gennaio 2013.

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso incidentale va
accolto, previo rigetto di quello principale;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la
decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Sicilia che, in
diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA