Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26483 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.21/12/2016),  n. 26483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’APPRODO s.a.s. di P.E. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 141/9/11, depositata il

25 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

uditi l’avvocato dello Stato Galluzzo Gianna per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto alla s.a.s. L’Approdo di P.E. & C. il diritto ad usufruire integralmente del credito d’imposta previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1 e la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate per gli anni 2003/2006.

Il giudice a quo ha ritenuto che l’agevolazione in esame non ha natura di aiuto di Stato ex art. 87 del Trattato CE, in quanto privo del carattere della selettività, e pertanto il beneficio non soggiace al relativo regime e, in particolare, alla regola de minimis, di cui alla richiamata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, (che stabilisce che il credito non può eccedere il limite di Euro 100.000 in un triennio).

2. La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e la L. n. 289 del 2002, art. 63, censura la riportata ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

Deve, infatti, essere ribadito il principio secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7, quindi anche quella dettata dal comma 10, in base alla quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06”, e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio”.

Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata, la quale non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (tra le altre, Cass. nn. 21797 del 2011, 7361 e 12662 del 2012, 20245 del 2013, 21594 del 2015).

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. Va, pertanto, accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

4. La formazione della giurisprudenza citata in epoca successiva alla instaurazione del processo induce a disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corta accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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