Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26482 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26482 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4176-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SERIT SICILIA SPA – Agente della Riscossione per le Province
Siciliane in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato LIVIO ALESSI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPIONE ANTONIO, giusta
procura in calce al controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 26/11/2013

contro
GLUTTONY VENETO DI DIFAZIO EDUARDO & C. SAS
01331900850;

intimata

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del
14.2.2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 04176 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

avverso l’ordinanza n. 215/21/2011 della Commissione Tributaria

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.24/0412008 della CTP di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso della
società contribuente “Gluttony Veneto sas” – ed ha così annullato la cartella di
pagamento per IVA-IRPEF relativa all’anno d’imposta 2003 per le somme iscritte a
ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis del DPR
n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa)
che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata,
in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione —come previsto dal
comma 5 dell’art.6 della legge n.212 del 2000 nonché dall’art.36 bis co.3 del DPR
n.600/1973- costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (il terzo improntato alla
violazione art.6 comma 5 della legge 27.7.2000 n.212; il secondo alla violazione
dell’art.36 bis del DPR n.600/1973, entrambi in relazione all’art.360 n.3 cpc; motivi
che devono essere esaminati a preferenza del primo perché più liquidi e di pronta
soluzione) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato
l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al

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letti gli atti depositati

contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione
di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento
di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con
modalità idoneamente autosufficienti che la parte controriconente non ha
debitamente contestato nel proprio atto difensivo).

di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la
quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per 14
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel
merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi
necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 10 marzo 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 4.000,00

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

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