Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26481 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.21/12/2016), n. 26481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A.B., D.N.E., D.N.G.,
D.N.L., DI.NA.Gi. e D.N.D., elettivamente
domiciliati in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l’avv.
Ugo Primicerj, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Di Nardo,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sez. di
Napoli, collegio 12, n. 54/10, depositata l’8 gennaio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
giugno 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;
udito l’avv. Alessandro Di Nardo per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. R.A.B., D.N.E., D.N.G., D.N.L., Di.Na.Gi. e D.N.D. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Ufficio e negato il diritto di Di.Na.Gi. – del quale i ricorrenti sono eredi – al rimborso dell’ILOR versata per gli anni dal 1974 al 1979.
Il giudice a quo, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto, in relazione agli anni 1977/1979, tardiva l’istanza di rimborso, presentata ben oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione: si sostiene la tesi dell’applicabilità nella fattispecie del termine di prescrizione ordinaria decennale, anzichè di quello di decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, citato, trattandosi di indebito oggettivo determinato da pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost., n. 42 del 1980).
Il motivo è infondato, in applicazione del principio generale, assolutamente consolidato, in virtù del quale il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi o in contrasto con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di dette pronunce incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (da ult., Cass., sez. un., n. 13676 del 2014).
Il principio è stato più volte affermato proprio con riguardo a fattispecie identiche alla presente (Cass., sez. un., n. 2786 del 1989, nonchè, tra le tante, da ult., Cass. n. 13071 del 2012).
2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016