Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26481 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M.L. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 12, presso lo studio dell’avvocato

GRISPO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TALDONE Luisa

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3215/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/11/2010, depositata il 15/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Luisa Taldone difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il sig. A.M.L., cittadino (OMISSIS) giunto irregolarmente in Italia nel dicembre 2008, ricorse al Tribunale di Roma avverso il rigetto, disposto dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, della domanda di protezione basata sull’esposizione di esso ricorrente, che viveva nella regione del (OMISSIS), a minacce da parte di forze (OMISSIS) infiltratesi nel territorio (OMISSIS).

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d’appello romana ha respinto il successivo reclamo dell’interessato.

La Corte ha anzitutto osservato che il (OMISSIS), pur caratterizzato da una grave situazione politico-economica e da conflitti etnico- religiosi, consente tuttavia ai propri cittadini di spostarsi in aree più sicure e di sottrarsi al rischio di situazioni belliche o al pericolo di infiltrazioni di gruppi (OMISSIS). Ha quindi aggiunto che la regione del (OMISSIS) non sembrava porre l’interessato in concreto pericolo di persecuzioni politico-religiose, sicchè non ricorrevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato.

A proposito della richiesta di protezione sussidiaria, ha escluso che fossero in concreto dimostrate le circostanze (condanna a morte, tortura, minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato) alle quali essa è tassativamente subordinata.

Quanto, infine, alla richiesta di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – già negato dal Questore – ha osservato che tale misura amministrativa non può essere applicata direttamente dal giudice, mentre il provvedimento negativo del Questore andava impugnato davanti al giudice amministrativo.

Il sig. L. ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – I primi tre motivi di ricorso sono rubricati rispettivamente come “carenza di motivazione”, “violazione della convenzione di Ginevra” e violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.

Il primo contiene censure delle quali non viene evidenziata la decisività ai fini del riconoscimento dell’una o dell’altra specifica forma di protezione internazionale invocata; il secondo ed il terzo contengono, invece, censure rivolte al mancato riconoscimento, rispettivamente, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Si tratta, però, in tutti i casi, di pure e semplici critiche di merito, che si basano su una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, senza mai porre nè questioni di diritto in senso proprio, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nè questioni di reale carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in fatto, agli effetti del n. 5 del medesimo comma.

Tutti e tre i motivi sono quindi inammissibili.

2. – Con il quarto motivo, invece, denunciando violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, si lamenta che la Corte d’appello abbia rifiutato di prendere in considerazione la domanda di protezione umanitaria contemplata dalle predette norme, che pure è affidata al giudice ordinario.

2.1. – Il motivo è fondato.

Quello al conseguimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è un vero e proprio diritto, la cui tutela compete quindi al giudice ordinario (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 19393/2009, 19577/2010), previa valutazione in sede amministrativa affidata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che, ai sensi D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, valuta d’ufficio anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, ove non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, e in caso affermativo trasmette gli atti – per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – al questore, cui non spetta alcuna discrezionalità circa la verifica della sussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria, ma soltanto la verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario nell’ambito della previsione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28, comma 1, lett. d), (Cass. Sez. Un. 11535/2009).

Va da sè che, ove la Commissione territoriale non abbia riconosciuto la protezione umanitaria, la sua decisione è ricorribile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 davanti al giudice ordinario, che, in caso di negativo riscontro di legittimità, provvede egli stesso al riconoscimento della tutela umanitaria assumendo il provvedimento omesso dalla Commissione, vale a dire la trasmissione degli atti al questore perchè provveda ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il provvedimento negativo che sia stato irritualmente assunto dal questore indipendentemente dalla decisione della Commissione – com’è avvenuto nella specie – è a sua volta ovviamente sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, incidendo su diritti soggettivi.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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