Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26480 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26480 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19602-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 (detta anche Agenzia o
Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PAFO DI FOINI ANTONIO & C. SNC 02216240164;

– intimata avverso la sentenza n. 164/63/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 9.3.2010,
depositata il 03/06/2010;

Data pubblicazione: 26/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 19602 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Milano ha parzialmente accolto l’appello della “Pa.Fo. snc” contro la
sentenza n.78/06/2008 della CTP di Bergamo che aveva respinto il ricorso della
predetta contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiori IVAIRPEF-IRAP relative all’anno 2004, avviso poi valorizzato ai fini della tassazione
(“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci i quali
ultimi avevano separatamente impugnato i provvedimenti ad essi rivolti.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’appello dovesse
considerarsi fondato in riferimento ai maggiori ricavi correlati con la “vendita vino
mescita”, apparendo privo di riscontro l’assunto dell’Agenzia secondo cui il consumo
di vino all’interno del ristorante sarebbe avvenuto pressocchè esclusivamente “a
bicchiere”. Per conseguenza erano stati ricalcolati i ricavi inerenti alla voce qui in
esame.
La Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione, tra l’altro, degli
art. l e 14 del D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto
agli altri) la ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del
giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le
parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

3

letti gli atti depositati

Il motivo di impugnazione appare fondato ed è preliminare rispetto anche all’esame
della fondatezza della questione relativa alla legittimità dei provvedimenti impugnati,
siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur dando atto la parte appellante
che nessuna espressa censura era stata proposta a tale proposito) non ha affatto
provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.

imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’ad. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
4

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei
soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie)
in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di
qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo

circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di
Imposta regionale sull’attività produttiva.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti dei soci su cui si rifletterà il medesimo reddito societario, in
proporzione al reddito da partecipazione ed alla conseguente IRPEF da essi dovuta- e
poiché non ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da
questa Corte nella sentenza n.14815/2008 (perché i ricorsi in primo grado non sono
stati simultaneamente proposti ed hanno trovato una omogeneità di trattazione
soltanto nel secondo grado di giudizio), in ossequio al principio sopra richiamato, non
resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice
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di primo grado (la CTP di rMilan9i), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura
irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre
parti necessarie (tenendo anche conto dell’analogo esito che risulta avere avuto il
processo relativo al socio Ferro Giuseppe, conclusosi con sentenza n.11029/2012).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Bergamo che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

presente grado.

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