Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26480 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.21/12/2016),  n. 26480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Monti giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 203/27/07, depositata il 17 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

uditi l’avv. Roberto Monti per il ricorrente e l’avvocato dello Stato

Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. ha proposto ricorso per cassazione, e successive due memorie, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’invalidità dell’istanza di condono presentata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 in data 23 aprile 2004, in relazione ad avviso di accertamento per IRPEF del 1998, emesso nei suoi confronti del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, cui era seguita la notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, per poter beneficiare del condono previsto dal detto art. 9, il contribuente avrebbe dovuto prima versare le imposte di cui all’accertamento – ai sensi dell’art. 41 bis cit. -, il quale peraltro, essendo stato notificato nell’ottobre 2003, si era reso definitivo alla suddetta data di presentazione dell’istanza di condono.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso ed ha successivamente depositato, in data 17/10/2012, provvedimento di diniego di definizione della controversia, chiesta dal contribuente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, conv. dalla L. n. 111 del 2011.

Avendo il ricorrente negato di aver ricevuto alcun provvedimento di diniego, l’Agenzia delle entrate, a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto da questa Corte all’esito dell’udienza pubblica del 27 giugno 2014, ha depositato nota nella quale si attesta che effettivamente la notifica di tale provvedimento non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

3. Fissato nuovamente il ricorso all’udienza del 13 febbraio 2015, questa Corte ha ritenuto che: a) la dichiarazione di estinzione del giudizio è subordinata alla comunicazione degli uffici competenti attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, costituendo tale provvedimento dell’Ufficio elemento necessario ed imprescindibile perchè insorga il potere – dovere del giudice presso il quale pende la lite di dichiararne l’intervenuta estinzione (Cass. nn. 23028 del 2009, 25311 del 2010); b) il termine fissato all’Ufficio per la notifica all’interessato del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non può qualificarsi perentorio, perchè il legislatore non considera la sua scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l’avvenuta produzione degli effetti, sia sostanziali che processuali, della stessa sulla lite pendente (Cass. nn. 24910 del 2008, 272 del 2014); c) d’altra parte, nella fattispecie il provvedimento di diniego, pur essendo stato emanato, per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate non è stato notificato al contribuente, non reperito; d) occorre garantire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa nei confronti del provvedimento medesimo; e) il contribuente ha ormai acquisito piena conoscenza del diniego, essendo stato depositato nel fascicolo processuale ed avendo il Presidente del Collegio invitato i difensori a pronunciarsi sul punto.

Ha, pertanto, disposto un ulteriore rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando al contribuente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’eventuale proposizione, dinanzi a questa Corte, dell’impugnazione del diniego.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che il contribuente non ha esercitato la facoltà di impugnazione del diniego di definizione della lite il D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, (convertito dalla L. n. 111 del 2011), per cui tale provvedimento ha assunto carattere definitivo.

2. Passando, pertanto, all’esame del ricorso, con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 16, e succ. modd., della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 44 e del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 (convertito dalla L. n. 212 del 2003), come modificato dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23 – decies (convertito dalla L. n. 47 del 2004).

Formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: “La notifica di un avviso di accertamento non definitivo relativo all’anno d’imposta 1998 rappresenta una causa ostativa per accedere alla sanatoria ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, come modificata dalla L. n. 350 del 2003?”.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del riportato quesito.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis), come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si riveli inadeguata a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (per tutte, Cass., sez. un., n. 26020 del 2008 e n. 19444 del 2009).

E’ evidente che il quesito formulato dal ricorrente è del tutto non rispondente, per la sua assoluta genericità, ai requisiti indicati, tanto più a fronte della ratio decidendi della sentenza impugnata, sopra riportata.

3. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA