Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26480 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA PIA

60, presso lo studio dell’avvocato PUPETTI IVAN, rappresentato e

difeso dall’avvocato LO FARO ROSA EMANUELA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

SIRACUSA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

2/02/2011, depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il sig. K.E., di nazionalità (OMISSIS), ricorse al Tribunale di Catania avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale. Chiese il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria.

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d’appello catanese ha respinto il successivo reclamo dell’interessato.

La Corte ha osservato che, per quanto il provvedimento della Commissione fosse nullo, come denunciato dal reclamante, per difetto di traduzione in una lingua da lui conosciuta o in una delle lingue veicolari, tuttavia ciò non esonerava il giudice dall’esaminare la domanda nel merito; e che, nel merito, la domanda era infondata perchè, quand’anche le affermazioni poste dal ricorrente a fondamento della sua richiesta fossero veritiere, non sarebbero comunque integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata.

Il sig. K. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, art. 4 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10 nonchè vizio di motivazione, si contesta che la Corte d’appello potesse, dopo aver dichiarato la nullità del provvedimento della Commissione territoriale, esaminare la domanda di protezione nel merito, e si afferma che il giudice deve, invece, in tal caso limitarsi alla declaratoria della nullità.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il giudizio introdotto dal ricorso dell’interessato avverso il rigetto dell’istanza di protezione internazionale da parte dell’apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell’istante alla protezione invocata. Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. E infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 si censura la decisione di merito. La censura, però, è articolata in termini assolutamente generici e non corrispondenti alla ratio della decisione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile.

3. – Il ricorso va conseguentemente respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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