Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13841/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

EMAS AMBIENTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 7, n. 35/7/11, pronunciata il 14/10/2010,

depositata l’11/04/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Milano, Emas Ambiente Srl impugnava la cartella di pagamento di Euro 2.271.856,00, per ritardati e/o omessi versamenti IRPEF, IRAP, IVA, relativi all’anno d’imposta 2000, comprensiva d’interessi e sanzioni;

nel corso del giudizio di primo grado, le parti sottoscrivevano e depositavano (in data 23/09/2008) una memoria congiunta, nella quale riconoscevano alcune delle poste iscritte a ruolo e rimettevano al giudice la decisione dell’ormai unica questione controversa, riguardante la misura delle sanzioni IRAP, in quanto, da un lato, l’Ufficio pretendeva che l’importo fosse pari al 30% del tributo (per un ammontare di Euro 111.177,42), dall’altro, la contribuente insisteva per il pagamento nella misura ridotta del 10% (Euro 37.059,00) per non avere ricevuto l’avviso bonario prima dell’emissione della cartella;

2. la CTP di Milano, con sentenza n. 292/08, in accoglimento parziale del ricorso, determinava la somma totale dovuta in Euro 341.546,95 (di cui Euro 111.177,42 a titolo di sanzione);

tale decisione è sfata parzialmente riformata dalla CTR della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente (come si evince, con sufficiente chiarezza, dal tenore della motivazione della sentenza, a prescindere dall’erronea formulazione del dispositivo), ha quantificato l’intera somma dovuta (con arrotondamento) in Euro 267.428,00 (di cui Euro 230.369,53 per tributi ed Euro 37.059,14 a titolo di sanzione);

in particolare, la CTR ha rilevato che, nel corso del giudizio di primo grado, con il deposito della memoria congiunta, l’Amministrazione finanziaria, su impulso della contribuente, aveva esercitato il proprio potere di autotutela, rideterminando le imposte e le sanzioni e, poichè la società aveva poi riconosciuto la legittimità delle imposte, l’iniziale tema del contendere si era ridotto alla quantificazione della sanzione per l’omesso versamento dell’IRAP “2000; ha soggiunto che, dopo la sentenza di primo grado, l’Ufficio avrebbe potuto iscrivere a ruolo il credito da sanzione, come accertato in sede contenziosa, coll’invito alla contribuente al pagamento in misura ridotta, nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella o per intero, decorso tale arco temporale; inoltre, ha ritenuto che così come l’Ufficio “prudenzialmente” non si era avvalso di tale potere, altrettanto “prudenzialmente” la società non poteva essere costretta a pagare una sanzione che, seppure ridotta ad un terzo, era comunque elevata (visto che la sua base di calcolo, era di oltre Euro 2 milioni (non già di “oltre duemila Euro”, come, per mero errore materiale, afferma la CTR)), rispetto a quella di Euro 111.177,42, il cui terzo ammontava a Euro 37.059,14, poichè detto pagamento avrebbe significato prestare acquiescenza all’illegittimo atto impositivo, precludendone l’impugnabilità;

in conclusione, secondo la CTR, in pendenza dell’accertamento giudiziale degli effetti dell’omesso avviso di definizione bonaria, prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2,comma 2, la sanzione doveva essere quantificata nella misura di un terzo;

3. l’Agenzia ricorre per la cassazione, con due motivi, mentre la società non partecipa al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, rubricato: “Violazione del D.Lgs., n. 546 del 1992, art. 57. Inammissibilità del ricorso in appello per aver proposto nuove domande rispetto al petitum circoscritto con memoria congiunta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, si denuncia l’error in procedendo della sentenza che non avrebbe ravvisato l’inammissibilità dell’appello della contribuente che, nel giudizio di primo grado, con il deposito della detta memoria congiunta, aveva prestato acquiescenza tacita all’emananda decisione della CTP, dimostrando la volontà di non contrastare gli effetti di quella pronuncia e di non impugnarla;

1.1. il motivo è infondato;

è il caso ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che: “L’acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest’ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.” (Cass. sez. un. 22/04/2013, n. 9687);

nel caso di specie, le parti, di comune accordo, con il deposito della memoria congiunta, hanno circoscritto il thema decidendum alla sola quantificazione della sanzione pecuniaria – nella misura del 30% o del 10% del tributo, rispettivamente, secondo la prospettazione dell’Ufficio e della contribuente – senza, ovviamente, rinunciare alle contrapposte pretese, costituenti l’aspetto nevralgico della res litigiosa;

non è dubitabile, pertanto, che la contribuente, diversamente da quanto assume l’Agenzia, non abbia affatto prestato, preventivamente, (tacita) acquiescenza all’emananda pronuncia di primo grado, con ciò rinunciando a priori all’impugnativa della sentenza della CTP, nell’eventualità – poi concretizzatasi -, di un esito a sè sfavorevole del giudizio;

2. con il secondo motivo, rubricato: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, si lamenta la violazione dell’art. 36-bis cit., relativamente alla possibilità della contribuente di beneficiare del regime sanzionatorio agevolato (del 10% dell’imposta non versata o versata in ritardo), in quanto, non avendo la società contestato l’an della pretesa erariale, ma unicamente il quantum, essa avrebbe potuto pagare, nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella, la sanzione del 10%, riferita al quantum di cui si riconosceva debitrice, laddove, invece, adendo il giudice tributario, essa ha consapevolmente differito il momento del pagamento della sanzione, nella misura comunque ridotta del 30%;

2.1. il motivo è fondato;

questa Corte, in passato, ha avuto modo di affermare che:” In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.” (Cass. 6/07/2016, n. 13759, in senso conforme: Cass. 4/04/2018, n. 8318);

tornando alla vicenda tributaria in esame, si osserva che la CTR non si è attenuta a questa regola di diritto;

incontestato che si controverte a proposito dell’omesso o ritardato versamento dell’IRAP, non era necessario l’invio alla contribuente della comunicazione d’irregolarità, il che porta ad escludere che la società abbia perso il beneficio – che la Commissione lombarda, errando, le ha attribuito di pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta;

come si è appena visto, infatti, in caso di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-bis cit., il D.Lgs. n. 462 del 1997, non riconosce al contribuente il diritto di ottenere, sempre e comunque, una simile agevolazione, concessa solo quando dal controllo automatico emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione;

3. in definitiva, accolto il secondo motivo di ricorso ed infondato il primo, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dovendosi dichiarare che le sanzioni sono dovute dalla contribuente nella misura del 30%;

4. è congruo compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; decidendo nel merito, dichiara che le sanzioni sono dovute dalla contribuente nella misura del 30%; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito; condanna la contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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