Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 5492-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROETICHETTAGGIO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. n. 127/2012

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 127/12/12 pubblicata il 24 febbraio 20012 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 334/12/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla. Euro Etichettaggio s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativo ad IVA, IRAP ed IRES per l’anno 2005, considerando, per quanto rileva in questa sede, che le fatture relative alle operazioni non imponibili ai fini IVA D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 8, comma 2 e non esibite in sede di accesso perchè dichiarate smarrite, come affermato dal giudice di primo grado, erano state acquisite presso terzi ed erano conseguentemente nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria, e risultavano corrispondenti, cioè di pari importo, alla dichiarazione di intento trasmessa;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Che la Euro Etichettaggio s.r.l. è rimasta intimata.

Considerato che con l’unico motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede contenziosa. Il motivo è infondato. “In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale, poichè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, a cui rinvia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicchè non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile”. Inoltre è stato precisato (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 7011 del 21/03/2018) che “In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunqu sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica”. Infine va richiamata Sez. U, Sentenza n. 45 del 25/02/2000 secondo cui: A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, perchè la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi – in quanto diretta ad impedire l’ispezione del documento – in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento; pertanto non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione”. Nel caso in esame il giudice del merito ha, con giudizio insindacabile in questa sede di legittimità, operato una valutazione della mancata esibizione della documentazione in questione ai fini del giudizio sulla legittimità dell’accertamento impugnato nel senso indicato dalle pronunce richiamate, ed ha concluso per il raggiungimento della prova da parte della contribuente riguardo alle operazioni non imponibili ai fini IVA D.P.R. n. 633 del 197, 2ex art. 8, comma 2;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Nulla dispone sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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