Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2648 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 18762-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRO RICCIO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,
ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LANDI MICHELE (LNDMHL43H22G687(2) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato NUNZI SERGIO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 423/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 15.3.2011, depositata il 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 15.3.2011 la Corte di Appello di Firenze ha
rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale
di Livorno, con cui era stato dichiarato il diritto di Michele Landi alla
rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992 relativamente ai periodi 5.4.62-30.6.72 e 1.12.85-31.5.88.
2. La Corte ha ritenuto infondata la riproposta eccezione di decadenza
ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, osservando che la decadenza verificatasi
con riguardo alla presentazione di una prima domanda amministrativa,
sia pure accertata con sentenza passata in giudicato, non precludeva la
possibilità di presentare una nuova domanda amministrativa, tanto più
che la nuova domanda era stata presentata dopo la data del
pensionamento e che pertanto la stessa risultava diretta a conseguire
esclusivamente l’incremento della prestazione pensionistica già in godimento, con conseguente inapplicabilità della decadenza in argomento,
secondo quanto precisato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione
con la sentenza n. 12720/2009.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad
un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso il pensionato.

Ric. 2011 n. 18762 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

4. Il ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c., va qualificato come manifestamente fondato alla stregua del
principio ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ex plutimis
Cass. n. 6382/2012, Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n.
1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n.

giudiziaria prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo
sostituito dall’art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438
del 1992, trova applicazione anche per le controversie aventi ad
oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva
per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero
da soggetti non titolari di alcuna pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 cit., per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, domandato attraverso la richiesta di applicazione del meccanismo moltiplicatore di cui
all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
5.

Alla tesi della Corte di merito, che vorrebbe escluse

dall’applicazione delle disposizioni legislative sulla decadenza le
domande giudiziarie dei già pensionati, giusta i principi affermati da
questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, può obiettarsi che, con la
domanda per cui è causa, non si fa valere il diritto al ricalcolo della
prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei, in quanto erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure
Ric. 2011 n. 18762 sez. ML – ud. 28-11-2013
-3-

7138/2011, Cass. n. 12685/2008) secondo cui la decadenza dall’azione

previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale,
è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla
contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da
quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai
criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (cfr. Cass. n.

6. E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli
interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione
pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per
esposizione all’amianto (cfr. Cass. n. 1629/2012) e che è alla data di
tale domanda – necessaria anche nel regime precedente l’entrata in
vigore dell’art. 47 d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del
2003) – che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività
dell’azione giudiziaria.
7. Non può, invero, essere valorizzata una nuova domanda presentata
successivamente alla già maturata decadenza (nella specie, peraltro,
accertata con sentenza passata in giudicato), poiché la funzione delle
disposizioni legislative che ne hanno affermato la natura sostanziale è
quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti
erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. Cass. sez. unite n.
12718/2009, in motivazione), e tale funzione verrebbe
irrimed ia bilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione dell’istanza amministrativa (ovvero dell’azione
giudiziaria) consenta il venir meno degli effetti decadenziali già
verificatisi (cfr. exp/urimis Cass. n. 11091/2012 cit.).
8. Non è decisivo, infine, il rilievo che l’art. 3, comma 132, della legge
n. 350/2003, contenente una disciplina transitoria circa l’applicabilità
delle innovazioni introdotte in materia di rilevanza dell’esposizione
ultradecennale all’amianto, rechi la dizione “lavoratori che abbiano già
Ric. 2011 n. 18762 sez. ML – ud. 28-11-2013
-4-

11091/2012).

maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992 n. 257 …”, e che tale espressione sia stata interpretata nel senso
che è fatta salva la posizione dei soggetti che per effetto della maggiorazione contributiva abbiano maturato il diritto alla pensione. Tale

diposizione, ma anche dal rilievo che essa era l’unica idonea ad
attribuire un senso concretamente operativo e ragionevole alla
disposizione stessa (cfr. Cass. n. 15008/2005), e non incide in termini
generali sul quadro delle qualificazioni in materia di posizioni
contributive.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere accolta. La
sentenza cassata e, non essendo necessari accertamenti di merito la
domanda di Michele Landi deve essere rigettata.
Quanto alle spese dell’intero processo, l’esistenza di orientamenti
difformi e solo di recente consolidatisi in tema di decadenza ne
autorizza l’integrale compensazione tra le parti.
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda proposta da Michele Landi con il ricorso introduttivo del
giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Presidente

interpretazione deriva, infatti, non dal solo tenore letterale della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA