Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24083-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATO STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPE ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

in relazione alle questioni di diritto poste con il ricorso in scrutinio, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza n. 1730/2019 della Corte di appello di Roma e nei confronti di D.T.R., con O.I. 29 ottobre 2020, n. 23901, è stato disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

in particolare, il quesito rivolto alla predetta Corte è il seguente:

“Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’1 gennaio 1983”;

il quesito posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha indubbiamente rilevanza nel caso all’esame;

appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla evidenziata questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui all’O.I. 29 ottobre 2020, n. 23901.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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