Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.O. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Cassazione con l’avv. Pirro Antonella di Milano dal

Presente provvedimento quale e’ rappresentato e difeso per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. presso la Corte di Appello di Milano;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano depositato il

12.11.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino (OMISSIS) V.O., padre della piccola V. C., nata a (OMISSIS) da D.I. (cittadina (OMISSIS) regolarmente soggiornante in Italia per ragioni di lavoro), ebbe a chiedere al Tribunale per i Minorenni di Milano di essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, rappresentando il grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dal suo allontanamento in ragione della tenera eta’ del figlio e della consistenza del legame genitoriale creatosi. Il T.M. adito, sul rilievo della rilevanza del legame creatosi e della regolarita’ di condotta sociale e lavorativa del padre, con decreto 18.5.2009 ha autorizzato il richiedente a permanere in Italia per anni uno e mesi sei. Adita su reclamo del P.M. minorile, la Corte di Appello di Milano – sezione delle persone e della famiglia – con decreto 12.11.2009 m riforma del decreto reclamato e sul rilievo della insussistenza delle necessarie situazioni emergenziali od eccezionali a carico del minore, quali imposte dall’art. 31, comma 3 del T.U. ha negato l’autorizzazione.

Per la cassazione di tale decreto V.O. ha proposto ricorso il 5.3.2010 notificandolo al P.M. distrettuale, che non ha opposto difese.

In tale impugnazione il ricorrente, invocato l’orientamento piu’ recente della Corte di legittimita’, alla stregua del quale dovevasi ritenere che la disposizione invocata non aveva applicazione limitata alla sussistenza di contingenti ed eccezionali patologie del minore ma estesa a tutte le situazioni di grave disagio indotte dall’allontanamento del minore, e quindi della recisione di un rapporto indispensabile alla crescita del medesimo, ha chiesto la cassazione del decreto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio del tutto condivisibili le censure proposte dal ricorrente V.O. avverso la singolarmente sommaria pronunzia della Corte di Milano, in data 12.11.2009, la quale, pur al seguito del prevalente indirizzo di questa Corte, ha nondimeno mancato di esaminare le ragioni specifiche proposte dalla difesa dello straniero a sostegno della sussistenza nel concreto della situazione delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ed ha fatto ricorso, in una materia di particolare delicatezza, ad un modello di decreto predisposto e la cui specificazione per la specie e’ costituita dalla sola indicazione del nome del ricorrente e del tempo per il quale il decreto del T.M. concesse l’autorizzazione (anni uno e mesi sei). Di contro, ed alla stregua del principio posto dalla pronunzia n. 21799 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte, dovevasi escludere che il campo di applicazione della norma sia limitato alle sole situazioni emergenziali od eccezionali attingenti il minore, di contro venendo in rilievo tutte le situazioni di danno effettivo, concreto, percepibile e grave che, correlato alla eta’, alle condizioni di salute ed all’equilibrio psico fisico, sia assai probabile che possano derivare per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore e’ cresciuto. La decisione va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Milano che in diversa composizione provvedere al riesame dei motivi di appello del ricorrente compiendo i necessari accertamenti ed attenendosi al principio di diritto gia’ formulato dalle S.U. e qui trascritto : La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico – fisico deriva o derivera’ certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto. Trattasi di situazioni di per se’ non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita’ che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”.

Competera’ alla Corte di rinvio anche regolare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto della Corte di Appello e rinvia per nuovo esame, ed anche per le spese, alla Corte di Milano in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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