Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26479 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.21/12/2016),  n. 26479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n.

97, presso l’avv. Leopoldo dè Medici, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– intimato –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 11715/11, depositata

il 27 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Leopoldo dè Medici per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Dettori Bruno per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., della sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, è stata cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1/22/05 del 25 febbraio 2005 e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

La controversia concerne l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, comma 5, (convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227), aveva irrogato nel 1997 al M. la sanzione di Lire 2.818.355.000 a seguito della violazione del medesimo D.L. art. 4, comma 2, per avere, nel 1991, movimentato ingenti somme di denaro, creando disponibilità finanziarie all’estero, senza provvedere ad indicare l’ammontare dei trasferimenti nella dichiarazione dei redditi.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si è costituito, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorrente sostiene che questa Corte, nella sentenza impugnata, è incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, una volta accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito (con rigetto integrale del ricorso introduttivo), omettendo di rilevare che il contribuente aveva, sin dal primo grado, chiesto, in via subordinata, l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole – rispetto a quello previsto nel D.L. n. 167 del 1990, art. 5, comma 5, sopra citato – introdotto dalla sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 8 e 16: questione rimasta assorbita nel giudizio d’appello.

1.2. 11 ricorso è fondato.

Risulta, infatti, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 25 febbraio 2005, oggetto del ricorso per cassazione (r.g.n. 13010 del 2006) deciso con la sentenza revocanda, che il contribuente appellato aveva, nell’atto di controdeduzioni, riproposto in via subordinata la richiesta di applicazione delle “sanzioni ridotte secondo quanto disposto al D.Lgs. 471 del 1997, artt. 8 e 16”.

Ciò posto, deve ritenersi che la pronuncia impugnata sia affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.3 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto che, alla stregua delle norme citate, può dar luogo a revocazione della sentenza (anche della Corte di cassazione):

a) deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;

b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo;

c) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (tra le tante, Cass., sez. un., nn. 5303 del 1997, 26022 del 2008, 13181 del 2013; nonchè Cass. nn. 836 e 9835 del 2012, 4605 e 22569 del 2013).

In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio è configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia, per quanto qui specificamente interessa, di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. nn. 11937 del 2002 e 22373 del 2014; da ult., Cass., sez. un., n. 23833 del 2015).

Va aggiunto che la eventuale mancata riproposizione della questione in sede di legittimità non incide negativamente sulla “decisività” del detto errore di fatto, posto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità all’esito della (anche non esplicita) declaratoria del relativo assorbimento emessa dal giudice d’appello, non si forma giudicato implicito, non potendo tali questioni essere proposte nel giudizio di cassazione, neanche mediante ricorso incidentale condizionato, potendo essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio (Cass., sez. un., n. 23833 del 2015, cit.).

1.4. La sentenza deve essere, pertanto, revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente senza tener conto della questione, ancora sub iudice in quanto rimasta assorbita, del regime sanzionatorio applicabile, il che avrebbe imposto o il rinvio della causa al giudice d’appello o, ricorrendone i presupposti, la pronuncia nel merito.

2.1. Passando, quindi, alla fase rescissoria, ritiene il Collegio che, trattandosi di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la stessa può essere decisa in questa sede.

La L. 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), ha apportato rilevanti modifiche al D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227).

In particolare, l’art. 9 della legge ha, fra l’altro, sostituito il D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 5, eliminando, per quanto qui interessa, l’obbligo, previsto nel previgente testo del comma 2 dell’art. 4, di indicare, nella dichiarazione dei redditi, “l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria” (la violazione di tale obbligo era punita, ai sensi dell’art. 5, comma 5, anch’esso di conseguenza abrogato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, qualora superiore ad Euro 10.000).

Ne consegue che, in virtù del principio di legalità di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2, (secondo il quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”), il ricorrente non può più essere assoggettato alla sanzione irrogatagli con il provvedimento oggetto di controversia, dovendo lo ius superveniens, rappresentato nella fattispecie dall’abrogazione della norma che prevedeva l’illecito, e cioè da una abolitio criminis, trovare applicazione, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, all’unica condizione che il provvedimento impugnato non sia divenuto definitivo (Cass. nn. 4408 del 2001, 18775 del 2006, 12434 del 2007).

E’ opportuno precisare che nella fattispecie è applicabile il citato il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e non il D.P.R. n. 143 del 1988, art. 23 – bis (aggiunto dalla L. n. 326 del 2000, art. 1), che ha introdotto il principio di legalità anche in materia di sanzioni per violazioni valutarie, poichè l’illecito in esame aveva natura tributaria, concernendo un obbligo relativo al contenuto della dichiarazione dei redditi.

2.2. In conclusione, pronunciando sul ricorso per cassazione, va dichiarata non dovuta la sanzione irrogata con l’avviso impugnato.

3. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che l’esito della controversia è stato determinato da una normativa sopravvenuta alla proposizione sia del ricorso per cassazione, sia di quello per revocazione, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e revoca la sentenza n. 11715 del 2011. Pronunciando sul ricorso per cassazione, dichiara non dovuta la sanzione irrogata con l’avviso opposto.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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