Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26479 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19823/13 R.G., proposto da:

Orma s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., N.C., in

proprio nonchè quale socio di Orma s.n.c. ed erede di

N.A., N.L., in proprio nonchè quale socio di Orma s.n.c.

ed erede di N.A., A.R., in proprio nonchè

quale socio di Orma s.n.c. ed erede di N.A., rappresentati

e difesi dall’Avv.to Riccardo Pelliccia, elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’avv.to Salvatore Spadaro, in Roma, via

Giovanni Vitelleschi n. 26.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/03/16 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata in data 27.05.2016, non

notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (di seguito, per brevità, CTR) rigettava l’appello proposto dalla società Orma s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., ed i suoi soci, N.C., N.L. e A.R. (questi ultimi tre quali eredi del socio N.A.), contribuente confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (di seguito per brevità, CTP) con la quale erano stati respinti i ricorsi proposti dai contribuenti avverso tre avvisi di accertamento ai fini Irpef ed addizionali, per l’anno 2007.

La società Orma s.n.c., N.C., N.L. e A.R. proposero ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Con memoria del 20 marzo 2019, i ricorrenti, hanno chiesto l’estinzione della lite per rinuncia, essendo intervenuta definizione agevolata della lite, allegando all’uopo, le copie fotostatiche delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata presentate dai contribuenti persone fisiche destinatarie degli avvisi di accertamento impugnati insieme alla società Orma sn. c., e delle relative quietanze.

Con memoria del 20 luglio 2020, i ricorrenti, assumendo di aver definito la lite alla stregua di quanto previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225 e che, già con memoria del 20 marzo 2019, avevano rinunciato al ricorso principale (rinuncia di cui allegano copia ricevuta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione e dall’avvocatura generale dello Stato), hanno rinnovato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la comunicazione di rinuncia al giudizio sia nei confronti della Procura generale della Cassazione sia nei confronti dell’Avvocatura Generale, senza oneri nè spese.

La difesa erariale ha presentato memoria nella quale ha confermato che le partite di ruolo iscritte dall’Ufficio per l’intero carico erariale nei confronti di N.C., N. Leonardo e A.R., sono state interamente definite dai contribuenti con il versamento di quanto previsto dalla definizione agevolata dei ruoli, del citato D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, precisando che per la società Orma s.n.c. non vi erano maggiori somme accertate trattandosi solamente di rettifica del reddito da imputare ai soci; ha, quindi, aderito alla richiesta di estinzione del giudizio avanzata dai contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Tenuto conto dell’adesione della difesa erariale alla richiesta di estinzione del giudizio avanzata dai ricorrenti già con la memoria del 20 marzo 2019 (adesione formulata con la precisazione che a carico della società non vi erano maggiori somme accertate, trattandosi solamente di rettifica da imputare ai soci), e considerato, che dai documenti allegati risulta la definizione agevolata della lite oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, il giudizio va dichiarato estinto.

Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza, n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019-02).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte della Società ORMA s.n.c. e per il verificarsi nei confronti degli altri ricorrenti, pure rinuncianti, della fattispecie di cui di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e con cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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