Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26478 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26478 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA FORESTA Maria Rita, rappresentata e difesa, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avv. Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, con domicilio
eletto in Roma, viale delle Milizie, n. l, presso lo
studio degli Avv. Antonino Spinoso e Simona Napolitani;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

8251

Data pubblicazione: 26/11/2013

controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro,
depositato il 25 ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Attilio Cotroneo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con
decreto in data 25 ottobre 2012, ha rigettato, con compensazione delle spese, la domanda di equa riparazione,
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta da
Maria Rita Della Foresta per l’irragionevole durata di
un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria, iniziato con ricorso del gennaio 1997;
che la Corte d’appello ha rilevato che nel giudizio
presupposto non era stata presentata alcuna istanza di
fissazione di udienza, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, nonostante il
procuratore della ricorrente avesse ricevuto la notifica
dell’avviso di perenzione, e che nella specie tale disinteresse sussisteva anche per il periodo precedente,
giacché la Della Foresta aveva prestato acquiescenza al-

2

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

la definizione in forma cautelare di quel giudizio, definizione a lei favorevole;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello la Della Foresta ha proposto ricorso, con atto

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato

che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008, e del
d.lgs. n. 104 del 2010) ci si duole che non sia stato
dato rilievo alle seguenti circostanze: che l’istanza di
fissazione dell’udienza era stata presentata, nel 1997,
da Fiammetta Canova, ricorrente nel giudizio amministrativo, laddove la Della Foresta era soltanto controinteressata; che l’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008
è inapplicabile, essendo il giudizio amministrativo pendente alla data di entrata in vigore della detta normativa; che la comunicazione del TAR di avviso di eventua-

3

notificato l’e gennaio 2013, sulla base di un motivo;

le perenzione del processo era rivolto alle parti ricorrenti, laddove la Della Foresta era, appunto convenuta;
che il motivo è infondato, perché anche la Della Foresta, in quanto parte del giudizio amministrativo (an-

to il suo interesse alla definizione nel merito della
causa;
che, d’altra parte, essendo il processo amministrativo in corso nell’aprile 2011, rileva il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole
durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art.
54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato
dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima
(Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740);
che, infine, la ricorrente non censura adeguatamente
e specificamente una delle rationes decidendl su cui si
fonda il decreto impugnato, vale a dire il fatto che le
parti del giudizio presupposto, anche prima di ricevere
l’avviso di perenzione (cui non ha fatto seguito
l’istanza di fissazione dell’udienza), non hanno sofferto alcun danno per avere manifestato un disinteresse al-

corché controinteressata), era tenuta a rendere esplici-

la decisione di merito, avendo prestato acquiescenza alla definizione in forma meramente cautelare del procedimento, definizione che comunque dava ragione all’odierna
ricorrente;

che le spese del giudizio di cessazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, che liquida in complessivi euro
293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 12 novembre 2013.

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA