Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26478 del 09/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.H.E.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato NERI
ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati GENOVESE LUIGI,
DANIELA SCARAVILLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)) in persona del Ministro in
carica, PREFETTURA di GORIZIA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 6/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
9/11/2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il sig. E.H.E.A., di nazionalità (OMISSIS), ricorse al Tribunale di Trieste avverso il rigetto della domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, di rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deliberato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Tribunale respinse il ricorso sul rilievo che il ricorrente, il quale temeva di rientrare in Marocco avendo ricevuto telefonate minacciose dopo aver iniziato a collaborare con l’autorità giudiziaria italiana a seguito dell’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, non era nelle condizioni per essere assoggettato ad apposite misure preventive e poteva ricevere tutela dalla polizia del suo paese.
La Corte d’appello triestina ha poi respinto il reclamo dell’interessato sul rilievo della mancanza di specificità dei motivi, che non indicavano in alcuna maniera i punti e le argomentazioni della sentenza di primo grado censurati. Ha anche aggiunto che era corretta l’argomentazione del Tribunale secondo cui l’istante ben potrebbe rivolgersi alle forze dell’ordine del suo paese.
Il sig. E.H. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i due motivi di ricorso si contesta che i motivi di reclamo fossero privi di specificità. Dalla integrale riproposizione di detti motivi con il ricorso per cassazione, però, risulta confermata la statuizione dei giudici di appello, poichè i motivi in questione consistono nella mera riproduzione di norme e massime giurisprudenziali e non contengono collegamenti, in chiave critica, con la fattispecie oggetto di controversia e con le ragioni della sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011