Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26477 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26477 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBIOLO Vito, ZARCONE Giulio, AVVENTO Filippo, STABILE
Maria Antonina, TURCO Gaetano Antonio, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè,
con domicilio per legge presso la Cancelleria civile

Data pubblicazione: 26/11/2013

della Corte di cassazione;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffi-

8850

61L1

ci di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controri corrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Giovanni Lo Bello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che – in relazione al processo amministrativo dinanzi al TAR Palermo, iniziato il 25 marzo 2008
ed ancora in corso il 20 luglio 2010 – la Corte
d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 9 novembre 2012, ha dichiarato improponibile la domanda di equa
riparazione per l’irragionevole durata del processo per
il periodo successivo al 25 giugno 2008, attesa la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, mentre ha
accolto la domanda per il periodo precedente e, quantificato in sette anni circa il periodo di irragionevole
durata, ha condannato il Ministero dell’economia e delle
finanze a pagare, in favore di Vito Albiolo e degli altri istanti indicati in epigrafe la somma, per ciascuno,

Caltanissetta depositato in data 9 novembre 2012.

di euro 3.500, oltre agli interessi legali dalla domanda
al saldo;
che la Corte d’appello ha compensato per metà le
spese di lite, liquidate nell’intero in euro 900, ponen-

che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello l’Albiolo e le altre parti private indicate in
epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il
4 gennaio 2013, sulla base di un motivo, articolato in
quattro censure;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con un unico complesso motivo – scrutinabile nel
merito perché formulato nel rispetto della prescrizione
dettata dall’art. 366 cod. proc. civ. – i ricorrenti denunciano: violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1, della
CEDU; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263; violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008;

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do la restante parte a carico del Ministero;

che i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato
abbia quantificato in appena euro 3.500 il danno morale
richiesto con la domanda di equa riparazione, liquidando
soltanto euro 500 per ogni anno di ritardo e individuan-

che i ricorrenti si dolgono, altresì, della parziale
compensazione delle spese di lite;
che la complessa censura è infondata;
che la determinazione in sette anni circa del periodo di irragionevole durata (una volta detratto il termine ragionevole di tre anni) dipende dall’avere il giudice a quo,

correttamente, escluso la computabilità del

periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo; e ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione
nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata
in vigore dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto
processuale della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini

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do in sette anni il periodo da indennizzare;

della sollecita definizione del processo amministrativo
in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di
prelievo non determina la vanificazione del diritto

cesso con riferimento al periodo precedente al 25 giugno
2008 (Cass., Sez. VI-1, 13 aprile 2012, n. 5914);
che la liquidazione del danno non patrimoniale
(nell’importo di euro 500 per ogni anno di ritardo) è
correttamente avvenuta in ragione del lungo periodo in
cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte,
giacché la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice di scarso interesse alla lite e legittima, pertanto, la liquidazione
del risarcimento in misura inferiore rispetto a quella
normalmente ritenuta congrua (Cass., Sez. I, 10 febbraio
2011, n. 3271);
che la compensazione per la metà delle spese di lite
è logica conseguenza dell’accoglimento solo in parte
della domanda;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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all’equa riparazione per l’irragionevole durata del pro-

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti,
in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali
sostenute dal controricorrente Ministero,

liquidate

in

euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a de-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

bito.

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