Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26477 del 09/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato COGO ENRICO giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto n. 7349/2010 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,
depositato il 04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Che, come riferito anche nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso non è stato notificato ad alcuno ed è pertanto inammissibile;
che, in mancanza di una parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011