Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26477 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato COGO ENRICO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n. 7349/2010 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositato il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Che, come riferito anche nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso non è stato notificato ad alcuno ed è pertanto inammissibile;

che, in mancanza di una parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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