Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26476 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26476 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APICELLA Anna e PAPPALARDO Lucia, rappresentate e difese, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dagli Avv. Alfonso Viscardi ed Emilia Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandra Viscardi in Roma, via della Giuliana, n. 9;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

rappresentato

e

difeso,

per

pro

legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

88G8

Data pubblicazione: 26/11/2013

- resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, depositato il 5 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Alfonso Viscardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento del primo e del secondo motivo,
assorbito il terzo.
Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con decreto in data 5 maggio 2012, pronunciando sulla domanda
di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, avanzata da Lucia Pappalardo e Anna Apicella, in
proprio e in qualità di eredi di Antonia Marino, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in
favore delle istanti in proprio, della somma di euro
4.933,33 per ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre ha rigettato nel resto le domande
e compensato tra le parti le spese del procedimento;
che la Corte d’appello – premesso che il giudizio
presupposto, di divisione ereditaria, era iniziato nel
maggio 1998 dinanzi al Tribunale di Salerno, che lo aveva definito con sentenza del dicembre 2007, mentre la

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udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

sentenza d’appello, dichiarativa della nullità della
sentenza di primo grado con rimessione della causa al
primo giudice, era stata depositata nel marzo 2009 e la
successiva sentenza di primo grado era stata pubblicata

spendendo anche la qualità di eredi di Antonia N’arino,
non hanno dimostrato la loro qualità di eredi né la loro
quota ereditaria, neppure allegando di essere state a
conoscenza del processo prima del loro personale intervento in causa, né hanno allegato di avere subito alcun
danno riconducibile alla specifica qualità di eredi di
Antonia M’arino;
che, con riguardo al danno lamentato

iure proprio,

la Corte d’appello, dopo avere dato atto che le ricorrenti sono intervenute “a procedimento già in corso”, ha
precisato che il loro spezzone di processo è durato circa sei anni e due mesi e ha liquidato l’indennizzo in
euro 800 per anno di ritardo;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello la Apicella e la Pappalardo hanno proposto ricorso, con atto notificato il 18 dicembre 2012, sulla
base di tre motivi;
che il Ministero intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al

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nel giugno 2010 – ha rilevato che le ricorrenti, pur

fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;

zione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione) ci si duole
che sia stata esclusa l’equa riparazione richiesta dalla
Apicella e dalla Pappalardo a titolo di eredi di Antonia
Marino, sul rilievo – che si assume erroneo – del difetto di prova della loro qualità di eredi;
che il motivo è fondato, perché la Corte d’appello,
nell’escludere la prova della qualità di eredi in capo
alla Apicella e alla Pappalardo, non ha tenuto conto
della documentazione in atti, ed in particolare della
sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Salerno, la quale, nel definire il giudizio presupposto, dà
conto che l’una e l’altra sono intervenute in causa nella detta qualità;
che è fondato anche il secondo mezzo, con cui si deduce violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,
nonché dell’art. 6, par. l, della CEDU e vizio di motivazione;
che, invero, sussiste il vizio denunciato, perché il
decreto della Corte territoriale, nell’affermare che le

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che con il primo motivo (violazione e falsa applica-

ricorrenti non hanno allegato di avere subito alcun danno riconducibile alla specifica qualità di eredi di Antonia Marino, non considera che l’attesa della decisione
si traduce in tensioni e stati d’ansia per la dante cau-

che, infatti, in tema di equa riparazione ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata
l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n.
89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. VI-1, 23 novembre 2011, n. 24696);
che l’esame del terzo motivo, sul capo relativo alle spese, resta assorbito;

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sa e, quindi, per le sue eredi;

che, cessato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione;
che il giudizio del rinvio provvederà anche sulle

PER QUESTI

moTrvI

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese del giudizio di cessazione,
alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 12 novembre 2013.

spese del giudizio di cessazione.

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