Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26475 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 29/09/2021), n.26475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35154/19 proposto da:

-) N.S., elettivamente domiciliato a Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Massimo

Gilardoni, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura

dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 2.10.2019 n.

1403;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore delle minacce rivoltegli dai genitori di alcuni giovani del suo villaggio, da lui denunciati alla polizia come autori di un tentativo di aggressione.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento N.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza non indicata nella sentenza, né nel ricorso. Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 2.10.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da N.S. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ha, tuttavia, depositato un “atto di costituzione” al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. Esso non contiene nessuna censura alla sentenza impugnata.

Vi si sostiene, infatti, che questa Corte dovrebbe “trovare spunti di riflessione” sulla tematica della dichiarata omosessualità “dalla nota sentenza 25 luglio 2019 della Corte d’appello di Trieste”.

Un motivo, dunque, del quale non è dato comprendere nemmeno quale censura abbia inteso muovere alla sentenza impugnata.

Il motivo, inoltre, è anche inammissibile per manifesto difetto di rilevanza, dal momento che la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente ed ha spiegato ampiamente perché, con motivazioni delle quali il ricorrente non si cura.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe indagato sulla situazione del Paese di origine del richiedente, né sull’inserimento sociale da lui raggiunto in Italia.

2.1. Il motivo è nello stesso tempo inammissibile ed infondato.

E’ inammissibile perché svolge considerazioni generiche ed astratte, che, per di più, vengono riferite alla decisione del Tribunale (pag. 7 del ricorso). Nessun cenno, per contro, contiene il ricorso alla motivazione della Corte d’appello.

In ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato.

La Corte d’appello infatti ha espressamente affermato che il (OMISSIS) è un paese politicamente democratico e stabile, caratterizzato da una crescita della qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto. Un paese, dunque, nel quale il richiedente non sarebbe esposto ad alcuna violazione grave di diritti fondamentali.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate” con un tempestivo controricorso.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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