Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26475 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26475 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tenore,

rappresentato

e

difeso,

per

pro

legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

ricorrente

contro
SALVIONE

Dolores, quale procuratrice generale di

SALVI ONE Giovanni, in proprio e quale erede di Salvione
Alfonso,

rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio

Data pubblicazione: 26/11/2013

Aceto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 71;

controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depo-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento per quanto di ragione del primo
e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo ed assorbito il quarto.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto
in data 7 ottobre 2011, ha condannato il Ministero della
giustizia al pagamento, in favore di Dolores e Giovanni
Salvione, a titolo di equa di equa riparazione, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, della somma di euro
7.918 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi
legali dalla domanda al saldo;
che la Corte d’appello – premesso che il processo
civile presupposto ha avuto come parte Alfonso Salvione,
dante causa dei ricorrenti, e, iniziato nel gennaio 1991
dinanzi al Tribunale di Benevento, è stato definito in
primo grado nel febbraio 2005, mentre l’appello è durato

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sitato il 7 ottobre 2011.

dal settembre 2005 al maggio 2007, data in cui è stato
dichiarato, in udienza, il decesso del Savione – ha determinato in otto anni, otto mesi e quattro giorni il
periodo eccedente la durata ragionevole del processo, e,

euro 750 per ciascuno dei primi dei tre anni di ritardo
e di euro 1.000 per ciascun anno successivo;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 novembre, sulla base di quattro motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione

di una motivazione in forma semplificata;
che vanno preliminarmente respinte le eccezioni di
inammissibilità sollevate dalla parte controricorrente,
perché: (a) dal ricorso si trae chiara, sin dal frontespizio, la indicazione che il provvedimento impugnato è
il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 7
ottobre 2011; (b) il ricorso contiene, anche attraverso
la riproduzione del testo del decreto impugnato, una
parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e
processuale prima dell’articolazione dei motivi; (c) i
motivi proposti non attengono a una mera questione di
fatto, ma, formulati nel rispetto della prescrizione di
cui all’art. 366 cod. proc. civ., propongono censure ri-

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in punto di liquidazione, ha adottato il parametro di

conducibili all’ambito dei vizi denunciabili ai

sensi

dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.;
che, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ.), si deduce

curatrice generale di Giovanni Salvione, il quale a sua
volta ha proposto la domanda di equa riparazione in proprio e quale erede di Alfonso Salvione, sicché avrebbe
errato la Corte d’appello a liquidare l’indennizzo anche
in favore di Dolores Salvione;
che, con lo stesso motivo, si lamenta che la Corte
d’appello non abbia liquidato un indennizzo pro quota in
favore dell’erede, omettendo di verificare il numero di
eredi;
che il motivo (che – a differenza di quanto sostiene
il controricorrente – non propone un vizio revocatorio)
è, in parte, fondato;
che, infatti, essendo unica la parte (Giovanni Salvione) che ha proposto la domanda di equa riparazione,
sia pure operante per il tramite della procuratrice generale (Dolores Salvione), ha errato la Corte d’appello
a liquidare un indennizzo anche in favore della rappresentante processuale, come se questa avesse agito in
proprio;

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che Dolores Salvione ha agito esclusivamente quale pro-

che, invece, è privo di fondamento l’ulteriore rilievo secondo cui la liquidazione dell’indennizzo a titolo ereditario avrebbe dovuto avvenire pro quota, e ciò
in quanto i crediti del de culus, a differenza dei debi-

in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché, anche in tema di
equa riparazione, ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass., Sez. VI-1, 24 gennaio
2012, n. 995);
che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 75
cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte d’appello, ai
fini della determinazione dell’importo indennitario, abbia considerato come dies ad quem la data di dichiarazione dell’intervenuto decesso della parte (3 maggio
2007) anziché quella (1997) di intervenuto decesso;
che il motivo è fondato;
che, poiché il de culus è deceduto del 1997, prima
della definizione del giudizio dinanzi al Tribunale, la
Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione del
principio secondo cui, in tema di violazione del termine
di durata ragionevole del processo, nel caso in cui
l’erede agisca in tale esclusiva qualità per ottenere

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ti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico

l’equa

riparazione

pregiudizio

del

derivante

dall’irragionevole durata del giudizio iniziato dal
culus,

de

il complessivo indennizzo deve essere liquidato

per il periodo decorrente dalla fine del periodo di du-

(Caso., Sez. I, 3 ottobre 2011, n. 20155);
che con il terzo motivo, che denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001, si censura che la Corte abbia individuato in tre
anni il termine di durata ragionevole, quantunque il
giudizio presupposto fosse da ritenere di complessità
superiore alla media;
che il motivo è, nel suo complesso, infondato;
che, infatti, la Corte di Roma, nella determinazione
del periodo di durata ragionevole del processo, si è attenuta, motivatamente, ai criteri

standard

elaborati

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed applicati
dalla giurisprudenza di questa Corte, escludendo che il
giudizio presupposto fosse di particolare complessità o
che le parti vi avessero tenuto un comportamento scorretto;
che, inoltre, la Corte territoriale ha già correttamente detratto dalla durata complessiva, non addebitandolo all’apparato di giustizia ma al comportamento delle

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rata ragionevole alla data di decesso del de culus

parti, i periodi in cui queste hanno formulato richieste
di rinvio;
che resta assorbito l’esame del quinto mezzo, relativo alla denuncia di extrapetizione nell’avvenuto rico-

sta di parte;
che, pertanto, cassato il decreto impugnato in relazione alle censure accolte, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;
che il giudizio del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo, nei sensi di cui in motivazione, ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il
terzo e dichiara assorbito il quarto;

cassa il decreto

impugnato in relazione alle censure accolte e

rinvia la

causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

noscimento degli interessi legali in difetto di richie-

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