Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26474 del 26/11/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 26474 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
sentenza in forma
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUCERI Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gianluigi
Bidetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Laura Polimeno in Roma, via Giulio Venticinque, n. 6;
–
ricorrente
–
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
rappresentato
e
difeso,
per
pro
legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 26/11/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza, depositato l’8 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
udito
l’Avv. Paolo Luceri, per delega dell’Avv.
Gianluigi Bidetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Potenza, con decreto in data 8 marzo 2012, ha rigettato la domanda di
equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, avanzata da Paolo Luceri, quale erede di Donato Luceri, per la durata di un processo civile in materia
successoria, svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce, in
cui il de cuius era parte;
che la Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente
non aveva provveduto, neppure alla prima udienza, a fornire la prova della propria qualità di erede, nonostante
l’eccezione dell’Amministrazione resistente;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello il Luceri ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
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Dott. Alberto Giusti;
che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
ciente e contraddittoria motivazione (ed omesso esame)
circa un punto decisivo della controversia attinente alla supposta mancanza della prova della qualità di erede
da parte del ricorrente, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.;
che il motivo è fondato, perché la Corte d’appello
non ha esaminato, ai fini della titolarità attiva in capo al ricorrente del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, la documentazione tempestivamente depositata
in data 5 aprile 2011, in vista della camera di consiglio del 12 aprile 2001, documentazione contenente
l’atto di accettazione dell’eredità di Donato Luceri da
parte di Paolo Luceri per notaio Giorgio Giavassi di Roma dell’il ottobre 2010, nonché la dichiarazione di successione di Donato Luceri, aperta il 5 febbraio 2010 e
presentata il 14 ottobre 2010, con al quadro A
l’indicazione di Paolo Luceri quale unico erede;
che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione;
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che con l’unico mezzo si denuncia omessa, insuffi-
che il giudizio del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cessazione.
PER QUESTI
moTrvI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impu-
di cassazione, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 12 novembre 2013.
gnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio