Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26474 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19909/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

BERNARDI GROUP S.P.A. A SOCIO UNICO; NUOVA SO.FI.A. S.R.L. A SOCIO

UNICO, in amministrazione straordinaria, rappresentate e difese

dall’avv. Riccardo Vianello e dall’avv. Giuseppe Marini,

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Giuseppe

Marini, in Roma, in via di Villa Sacchetti, n. 9.

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione n. 32, n. 2051/32/2017, pronunciata in data

03/02/2017, depositata in data 06/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08 settembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro Bernardi Group S.p.a. a socio unico e Nuova So.Fi.A. S.r.l. a socio unico, in amministrazione straordinaria, che resistono con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di distinti avvisi di accertamento IRES, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2008, che recuperavano a tassazione costi indeducibili e indetraibili, pari alle royalties corrisposte da Bernardi Group S.p.a. alla consolidante Nuova So.Fi.A. S.r.l., per l’uso del marchio commerciale (OMISSIS), in virtù del contratto d’uso non esclusivo del marchio, datato 27/12/2000, – sull’appello dell’ufficio, nel contraddittorio delle due società, ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole a Bernardi Group S.p.a.;

2. la Commissione regionale, per quanto ancora rileva, ha riconosciuto l’inerenza di tali costi e la legittimità delle relative deduzioni, ai sensi del t.u.i.r., art. 109, comma 5, avendo l’appellata dimostrato, tramite una perizia di parte, redatta nel 2010, l’insussistenza degli ipotizzati profili d’abuso, in quanto, pur disponendo di un marchio di fatto che utilizzava sul mercato, essa aveva comunque interesse all’acquisizione del marchio non più in uso, per eliminare dal mercato un segno distintivo suscettibile di generare confusione e astrattamente appetibile per la concorrenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1 Nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza per ultrapetizione sul presupposto che la C.T.R., errando, si sarebbe pronunciata sull’inerenza dell’acquisto del marchio in disuso (avvenuto in data 31/12/2009), mentre il tema del decidere riguardava l’inerenza dei costi pari alle royalties pagate da Bernardi Group S.p.a., nel 2008, per l’uso del medesimo marchio;

1.1. il motivo è infondato;

la C.T.R., mantenendosi nel perimetro della controversia, consistente nella verifica della legittimità o meno degli avvisi impugnati, e, quindi, senza incorrere nel prospettato vizio d’ultrapetizione, innanzitutto, ha circoscritto il nucleo essenziale della causa allo scrutinio dell’inerenza dei costi portati in deduzione “per royalties per l’uso del vecchio marchio (OMISSIS)” (cfr. pag. 2 della sentenza); successivamente, ha riconosciuto detta qualità dei medesimi costi, sul rilievo che l'”acquisizione” del marchio – che, giova tenerne conto, è concetto giuridico diverso da quello di “acquisto” della proprietà del marchio, cui fa riferimento l’A.F. per supportare la propria censura d’ultrapetizione – rispondeva ad una precisa logica imprenditoriale della contribuente;

2. con il secondo motivo (“2 Violazione e/o falsa applicazione del del TUIR, art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ravvisato l’inerenza dei costi in violazione del principio di correlazione tra costi e ricavi, e senza considerare che i marchi concessi in licenza da Nuova So.Fi.A. S.r.l. erano ormai desueti e non contrassegnavano più i prodotti venduti da Bernardi Group S.p.a.;

2.1. il motivo è infondato;

è utile riaffermare l’indirizzo di questa Sezione tributaria (Cass. 30/05/2018, n. 13588), secondo cui, in tema di deducibilità dei costi, l’inerenza deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile;

ciò premesso sul piano giuridico, nella fattispecie, la Commissione regionale, facendo buon governo della nozione d’inerenza, con un apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le royalties’ per l’uso del marchio (OMISSIS) fossero un costo, deducibile (ai fini delle imposte dirette) e detraibile (ai fini dell’IVA), perchè rispondente ad una precisa scelta imprenditoriale della licenziataria (nello stesso senso, tra le medesime parti, per gli anni 2006, 2007, cfr.: Cass. 22/01/2020, n. 1290);

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA