Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26474 del 09/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DEGLI ESTERI MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in
persona dei rispettivi Ministri, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il
04/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, come risulta da certificazione della cancelleria e come rilevato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso, notificato il 14 gennaio 2010 non è stato depositato a tutto il 1 giugno 2010;
che il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011