Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26474 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DEGLI ESTERI MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona dei rispettivi Ministri, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, come risulta da certificazione della cancelleria e come rilevato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso, notificato il 14 gennaio 2010 non è stato depositato a tutto il 1 giugno 2010;

che il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA