Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26473 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26473 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

Siwcessimd —esecutmv
testamentario – decadenza

sul ricorso proposto da:
PUSCEDDU Massimiliano (PSC MSM 75C10 B354J), rappresentato
e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Alfonso 011a, domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione;
ricorrente
contro
PITTAU Maria Rita e PITTAU Maria Gabriella;
– intimati avverso il decreto n. 2841/2010 della Corte d’appello di
Cagliari, depositato il 14 dicembre 2010.

1

Data pubblicazione: 26/11/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Rilevato che, con ricorso in data 12 marzo 2010, Maria
Rita Pittau, in proprio e quale amministratore di sostegno
di Giuseppe Pittau, e Maria Gabriella Pittau, nella loro
qualità dì eredi legittimi di don Giorgio Pittau,
domandavano l’esonero di don Massimiliano Pusceddu
dall’incarico di esecutore testamentario;
che il Pusceddu, costituitosi, eccepiva la mancata
accettazione dell’incarico, in quanto nessuna delle
formalità richieste dalla

legge ai fini dell’accettazione

era stata effettuata ed egli aveva anzi comunicato agli
eredi la propria volontà di non accettare;
che con ordinanza del 10 maggio 2010, il Presidente del
Tribunale esonerava il Pusceddu dall’incarico, ritenendo
sussistenti gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi
obblighi;
che contro tale decisione il Pusceddu proponeva reclamo
alla Corte d’appello di Cagliari, dolendosi del fatto che
il Presidente del Tribunale lo avesse considerato esecutore

Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha

testamentario pur se egli non aveva mai accettato
l’incarico;
che

le

originarie

ricorrenti

si

costituivano

contestando il reclamo, evidenziando che il Pusceddu aveva

davanti al giudice del Tribunale di Cagliari;
che l’adita Corte d’appello, con decreto depositato il
14 dicembre 2010, rigettava il reclamo, condannando il
Pusceddu al pagamento delle spese del procedimento;
che ad avviso della Corte d’appello doveva, nella
specie, ritenersi osservata la prescrizione dell’art. 702
cod. civ., in base al quale la forma dell’accettazione
dell’incarico di esecutore testamentario ivi prevista
costituisce requisito prescritto ad substantiam,

atteso che

la dichiarazione di accettazione era stata fatta dal
Pusceddu dinnanzi al giudice del Tribunale nella cui
circoscrizione si era aperta la successione e quindi
nell’ufficio giudiziario indicato dall’art. 702 cod. civ.,
mentre la mancata annotazione dell’accettazione nel
registro delle successioni era irrilevante, trattandosi di
formalità richiesta non per la validità dell’accettazione,
ma per rendere conoscibile la stessa dai terzi;
che, in applicazione del principio della soccombenza,
la Corte d’appello condannava il reclamante alle spese;

manifestato la chiara volontà di accettare l’incarico

che Massimiliano Pusceddu ha proposto ricorso per la
cassazione di questo provvedimento, affidato a due motivi;
che le intimate non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.

ex art. 111 Cost., il ricorrente, con un primo motivo di
ricorso, denuncia violazione delle norme sulla competenza,
rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
710 cod. civ., 750 e 739 cod. proc. civ., il provvedimento
di secondo grado nel giudizio volto all’esonero
dell’esecutore testamentario deve essere adottato dal
Presidente della Corte d’appello, mentre nella specie il
provvedimento sarebbe stato illegittimamente adottato dalla
Corte d’appello in composizione collegiale;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione dell’art. 702 cod. civ.,
sostenendo che unica forma valida di accettazione
dell’incarico di esecutore testamentario sarebbe quella,
prevista dalla citata disposizione, della dichiarazione
resa davanti al cancelliere;
che il ricorso è inammissibile;
che, esclusa la impugnabilità con ricorso ordinario del
provvedimento che si pronuncia in sede di reclamo avverso
pronunce relative all’esecutore testamentario, atteso che
l’ordinanza adottata in sede di reclamo è, dall’art. 750,

Considerato che, affermata l’ammissibilità del ricorso

terzo coma, cod. proc. civ. (applicabile agli esecutori
testamentari in forza del quarto comma del medesimo
articolo), definita non impugnabile, l’unico rimedio
esperibile potrebbe essere quello straordinario, ex art.

che il ricorrente, nel sostenere l’ammissibilità del
ricorso, evidenzia come il provvedimento impugnato avrebbe
carattere decisorio e definitivo, quanto meno con riguardo
alla condanna alle spese del procedimento;
che, tuttavia, nessuno dei due motivi proposti dal
ricorrente attiene alle spese del procedimento, attenendo,
l’uno, alla asserita incompetenza della Corte d’appello e,
l’altro, al merito della vicenda;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «il
provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per
gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è
assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art.
710 cod. civ. contenuto nell’art. 750, ultimo coma, cod.
proc. civ. – dal Presidente del tribunale con ordinanza
reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la
decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è
ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione
specifica dell’art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola
generale di cui all’art. 739 cod. proc. civ.» (Cass. n.
1764 del 2008);

111 Cost.;

che è inammissibile anche la censura relativa alla
dedotta violazione delle norme sulla competenza, atteso che
il vizio denunciato – decisione collegiale in luogo di
quella monocratica non attiene alla competenza,

alla costituzione del giudice, ma si risolve, ai sensi
dell’art.

50-quater cod. proc. civ., in una nullità della

sentenza o, nel caso di specie, dell’ordinanza che può
essere fatta valere, ex art. 161 cod. proc. civ., solo nei
limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di
impugnazione;
che, dunque, essendo il provvedimento adottato in sede
di reclamo avverso le determinazioni adottate dal
Presidente del Tribunale non impugnabile, ne consegue che
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non
valendo a modificare la natura di atto non impugnabile del
provvedimento oggetto del ricorso il fatto che lo stesso
sia stato emesso dalla Corte d’appello in composizione
collegiale anziché dal solo Presidente;
che, non avendo le intimate svolto attività difensiva,
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

trattandosi di ripartizione interna degli affari, e nemmeno

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 16 luglio 2013.

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