Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26473 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.Y.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato CRISCI SIMONETTA, che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DI BARI PER RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. 1721/10 V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE del

22/02/2011, depositato il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Antonia Di Maggio (delega avvocato Simonetta

Crisci), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che

ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il sig. S.Y.Z., cittadino (OMISSIS), ricorse al Tribunale di Lecce avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale.

Il Tribunale dichiarò improcedibile il ricorso per assenza del ricorrente all’udienza.

La Corte d’appello di Lecce, adita con reclamo dell’interessato, ha riformato la decisione di improcedibilità, ma ha comunque respinto nel merito la domanda di protezione.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 si lamenta che la Corte d’appello non abbia assunto informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del ricorrente – la (OMISSIS) – dalle quali sarebbe risultata la sottoposizione a persecuzione di chi, come appunto il ricorrente, appartenga all’etnia (OMISSIS) e a un partito politico che raccoglie le istanze del popolo (OMISSIS) di autonomia politica ed economica dal governo centrale (OMISSIS).

1.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non prende in considerazione, e dunque non censura specificamente, la ratio della decisione impugnata, secondo cui, non avendo trovato conferma la circostanza, riferita dal ricorrente, che alcuni giornali dopo gli scontri di Smirne del novembre 2009 avrebbero riportato la notizia di arresti di massa, era da escludere che la mera appartenenza all’etnia (OMISSIS) e al partito DTP costituissero, di per sè, circostanze idonee a determinare un rischio reale di persecuzione nel senso voluto dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, o di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e l4.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, si censura:

a) l’emissione, da parte della Corte d’appello, di una decisione in forma di decreto e non di sentenza, con conseguente sottrazione all’obbligo di motivazione previsto a pena di nullità per le sentenze;

b) l’omissione di pronuncia sull’analoga eccezione formulata in sede di reclamo con riferimento alla decisione di primo grado.

2.1. – Anche questo motivo è inammissibile.

L’adozione della forma del decreto, in luogo della sentenza, non comporta nullità della decisione, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sol che il provvedimento in concreto adottato risponda ai requisiti della sentenza. E nella specie ciò si verifica puntualmente, in particolare per quanto riguarda il richiamato requisito della motivazione (art. 132 c.p.c.), oltre che per la sottoscrizione dell’atto (la cui mancanza comporterebbe nullità della sentenza rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità) ritualmente apposta sia dal presidente del collegio che dal consigliere estensore.

E’ priva di interesse, poi, la censura relativa alla nullità della decisione di primo grado, dato che la pretesa nullità non comporterebbe il ritorno della causa al giudice di primo grado (non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., da ritenere applicabili, in via analogica, anche al procedimento di reclamo camerale), bensì l’obbligo del giudice del gravame – anch’esso puntualmente osservato nella specie – di decidere nel merito.

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. In mancanza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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