Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26472 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26472 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 24906-2012 proposto da:
CORRONE ANTONINO(CRRNNN54H18G082q in proprio e quale erede universale
di Corrone Domenico Antonio, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI
POGGIO S. LORENZO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA
SANTOSTEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COMPERATORE
LEONARDO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZI 8018440587), in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in RÒMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

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Data pubblicazione: 26/11/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 840/2011 Registro Equa Riparazione della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO dell’11/01/2011, depositato il 14/03/2012;

Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Santostefano Alessia (delega avvocato Comperatore Leonardo)
difensore del ricorrente che si riporta al ricorso e chiede raccoglimento;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
raccoglimento del I e III motivo del ricorso, per il rigetto del II, assorbiti gli altri.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 14 marzo 2012, in
accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso proposto da Corrone Antonino, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del
danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma complessiva
di euro 1187,50 in favore dello stesso, oltre agli interessi legali.
La Corte di merito ha rilevato che il giudizio presupposto era iniziato, con atto di
citazione notificato in data 1 luglio 1982 ad istanza del padre del ricorrente, Corrone
Domenico Antonio innanzi al Tribunale di Palmi, ed era ancora pendente in primo
grado, in quanto interrotto all’udienza del 28 dicembre 2010 e non riassunto; che,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal

deceduto quest’ultimo il 28 maggio 1994, il ricorrente Antonino Corrone e Fortunata
Corrone si erano costituiti nel giudizio presupposto all’udienza del 29 ottobre 2001, quali
eredi del de cuius.
Ciò posto, il giudice di merito ha individuato il periodo di durata eccessiva del processo
indennizzabile al ricorrente iure hereditatis in cinque anni e sei mesi, detraendo dalla durata
effettiva fino al 28 maggio 1994, pari a circa dodici anni, cinque anni di durata
ragionevole ed un ulteriore anno e mezzo, riferibile a ritardi imputabili alla parte per
rinvii concessi a richiesta della stessa.
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L,

In ordine alla liquidazione dell’indennizzo ex legge n. 89 del 2001, la Corte di merito,
ritenuto congrua la misura di euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni di ritardo, e di
euro 1000,00 per i due anni e mezzo successivi, e, così, la misura di euro 4750,00 in
moneta attuale, e rilevato che il ricorrente concorreva all’eredità del de cuius in ragione
della quota di un quarto, come desumibile dallo stato di famiglia prodotto in giudizio,
l’indennizzo in questione doveva riconoscersi per l’importo di euro 1187,50, oltre agli

Quanto al diritto all’equa riparazione iure proprio, doveva, invece, considerarsi il periodo
di durata del processo intercorrente tra la data della sua costituzione in giudizio (29
ottobre 2001) e la data della interruzione (28 ottobre 2010). Quindi, considerata la
complessiva durata del processo a decorrere dal 29 ottobre 2001, pari a nove anni, e
detratti cinque anni per ritardi dovuti a rinvii su istanza di parte, oltre a cinque anni di
durata ragionevole del processo, la Corte ha negato la sussistenza di un ritardo
indennizzabile.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Antonino Corrone sulla base di cinque motivi.
Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001, e degli artt. 6, paragrafo 1, e 13, CEDU, anche in relazione alla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Avrebbe errato la Corte di
merito nel calcolo del periodo di durata irragionevole del processo, limitando detto
periodo a soli cinque anni e sei mesi, anzitutto per avere ritenuto congrua la durata di
cinque anni in contrasto con i criteri adottati al riguardo dalla giurisprudenza europea e
da quella nazionale, ed inoltre per aver detratto un ulteriore periodo di un anno e mezzo,
giudicato imputabile alle parti in riferimento alle richieste di rinvio, senza considerare i
ritardi dovuti ai rinvii imputabili esclusivamente all’amministrazione. Né sarebbe stato
valutato l’eccessivo intervallo temporale tra le udienze, non addebitabile alle parti. Ed

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interessi legali dalla domanda al saldo.

ancora, non sarebbero detraibili i rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative,
ove non risulti che essi vadano ascritti ad intento dilatorio o a negligente inerzia.
Il motivo merita accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, come già avvertito da questa Corte, in tema di equa
riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice
nazionale può discostarsi dai parametri tendenziali fissati dalla Corte europea dei diritti

anno per il giudizio di legittimità) soltanto con argomentazioni complete, coerenti e
congrue (v., tra le altre, Cass., sent. n. 25955 del 2011).
Nella specie, la Corte di merito ha immotivatamente valutato congrua la durata di cinque
anni del processo di primo grado, discostandosi, senza porne in evidenza la ragione, da
detti parametri.
Quanto all’addebito alla parte dei rinvii delle udienze, deve richiamarsi l’indirizzo di
questa Corte secondo il quale, qualora i rinvii superiori al termine ordinario di cui all’art.
81 disp. att. cod. proc. civ., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato
complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i
relativi periodi devono essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione
ai sensi della legge n. 89 del 2001 (v. Cass., sent. n. 9 del 2008).
Né è consentito detrarre i rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, ove non
risulti che essi vadano ascritti a intento dilatorio o a negligente inerzia delle parti stesse
(v. Cass., sent. n. 25955 del 2011, cit.).
Ma vi è di più. Costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa
Corte (v., in particolare, Cass. n. 1715 del 2008, ord.; Cass. n. 16838 del 2010 e, da
ultimo, Cass. n. 12161 del 2012; Cass. n. 5075 del 2013) l’asserto secondo cui, ai fini
dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di
differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve
distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle
parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo
che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea
ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è
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dell’uomo (tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello, un

necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma
restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento
incida sulla valutazione del paterna indotto dalla durata e, conseguentemente, sulla
misura dell’indennizzo da riconoscere.
Nella specie, la Corte di merito ha, invece, automaticamente escluso dal computo della
durata del processo presupposto i periodi di tempo corrispondenti ai rinvii richiesti dalle

Per le medesime ragioni è meritevole di accoglimento anche il terzo motivo,
limitatamente alla parte in cui esso contesta la valutazione del periodo di durata congrua
del giudizio successivamente alla costituzione dell’attuale ricorrente, ai fini della
determinazione della sussistenza del diritto all’indennizzo ex legge n. 89 del 2001:
valutazione affetta dai medesimi errori già rilevati, e che ha indotto la Corte di merito ad
escludere la sussistenza di tale diritto per la ritenuta non apprezzabilità di un ritardo tale
da giustificare il riconoscimento dell’equa riparazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001, con riferimento agli artt. 110 e 300 cod.proc.civ. Si sostiene che gli effetti
del rapporto processuale facente capo al dante causa del ricorrente si sarebbero prodotti
senza soluzione di continuità riflettendosi sull’erede, a prescindere dalla sua diretta
partecipazione al processo, concretizzatasi solo in data 29 ottobre 2001.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte — al quale il Collegio intende
aderire, non ravvisando ragioni per discostarsene — in tema di equa riparazione ai sensi
della legge n. 89 del 2001, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di
un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento
dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi
con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua
volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua
posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc.
civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme
nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria
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parti senza compiere gli accertamenti sopra individuati.

a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi
dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi
modulabili in relazione al concreto danno subito, il quale presuppone la conoscenza del
processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass., sentt. n. 13803 del 2011, n.
23416 del 2009, ord. n. 1309 del 2011).
Nel caso, poi, in cui gli eredi agiscano in tale esclusiva qualità (e non anche in proprio)

giudizio iniziato dal de cuius, il complessivo indennizzo deve essere liquidato in ragione
della quota ereditaria spettante a ciascuno di essi e per il periodo decorrente dalla fine del
periodo di durata ragionevole alla data di decesso del de cuius (Cass., sent. n. 20155 del
2011).
Resta assorbito dall’accoglimento della prima e della terza censura l’esame del quarto e
del quinto motivo, concernenti rispettivamente l’entità della liquidazione dell’indennizzo
e la disposta compensazione delle spese di lite.
Conclusivamente, il primo ed il terzo motivo devono essere accolti, il secondo rigettato,
assorbiti gli altri. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, e
la causa deve essere rinviata ad altro giudice — che viene individuato nella Corte d’appello
di Catanzaro in diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese
del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla luce degli enunciati principi di
diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, assorbiti il quarto e il
quinto. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 12 marzo 2013.

per ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del

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