Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26472 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1786-2011 proposto da:

A.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIGUORI FRANCESCO

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 190/2010 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 22/10/2010, depositata il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il sig. A.I., di nazionalità pakistana, ricorse al Tribunale di Napoli avverso il rigetto, notificatogli il 12 dicembre 2009, della domanda di protezione internazionale deliberato dalla Commissione territoriale.

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d’appello napoletana ha poi respinto il reclamo dell’interessato.

La Corte ha escluso sia la sussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, dato che il reclamante non era vittima di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale od opinioni politiche, non essendovi prova che la sua dichiarata appartenenza al partito Jammu Kasmir Liberation Front costituisca fonte di rischio per la sua incolumità; sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisandosi nemmeno il pericolo di un grave danno nel senso delineato dal legislatore, anche perchè il Pakistan non può essere considerato un paese insicuro per il richiedente.

Il sig. A. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I tre motivi di ricorso, tutti rubricati come censure di violazione di norme di diritto, sono inammissibili perchè le censure annunciate in rubrica non vengono, poi, effettivamente articolate nello svolgimento dei motivi.

Infatti con il primo motivo ci si limita a denuNciare la violazione della disciplina della prova stabilita dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 per avere il ricorrente prodotto la propria tessera di iscrizione al partito politico di cui si è detto e la certificazione medica relativa ad un’aggressione subita nel 1998, peraltro già ritenute non decisive dai giudici di merito; con il secondo, a denunciare la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, genericamente lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte d’appello; con il terzo, a denunciare la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 6 e 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007 cit., art. 14 lamentando, altrettanto genericamente, che la Corte d’appello non abbia “valutato le conseguenze del rimpatrio che il ricorrente potrebbe subire, alla luce delle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia è firmataria ed in particolare dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA