Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26471 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3964-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROMOLI FRANCESCO;

– ricorrente –

F.M.E., F.M.D.,

V.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16,

presso lo studio dell’avvocato BIOLCHINI MARIA CRISTINA,

rappresentate e difese dagli avvocati MAMMOLI MARIA LUISA, AVVISATI

PIER GIORGIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. R.G. 679/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

M.M. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, avverso il decreto in epigrafe indicato; F.M.E. e V.A.M. i replicano con controricorso e ricorso incidentale articolato in due mezzi, corredato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Dopo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Mancini e Vignanelli avevano concordemente regolamentato, tra l’altro, la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie, ottenendo l’omologa dell’accordo così raggiunto (Euro 700,00 mensili per F.M.E., nata il 13/9/1991, ed Euro 500,00 mensili per F.M.D., nata il 18/7/1997, questi ultimi da corrispondere alla madre, oltre adeguamento ISTAT) dal Tribunale di Terni in data 19-27/02/2014.

2. Con ricorso in data 2/7/2016 M. aveva chiesto al Tribunale di Spoleto la modifica delle statuizioni economiche, segnatamente l’esclusione o la sensibile riduzione dell’assegno a favore di F.M.E. e la riduzione dell’assegno per F.M.D., adducendo la sopravvenienza di fatti rilevanti atti a ridefinire i rapporti economici, tra cui il nuovo matrimonio contratto dalla Vignanelli (1/12/2013) e l’adozione da parte del di lei marito, F.P., delle due figlie maggiorenni. La figlia F.M.E. e la V., nell’interesse della figlia F.M.D., si erano opposte, e quest’ultima aveva chiesto anche l’incremento dell’assegno di mantenimento ad Euro 700,00 mensili.

In primo grado era stata disposta la revoca dell’assegno a favore di F.M.E. e la riduzione dell’assegno per F.M.D. ad Euro 200,00.

La Corte di appello di Perugia, con il decreto epigrafato, ha accolto i reclami proposti da F.M.E. e di V.A.M. ed ha posto a carico di M.M. l’assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione, da corrispondere alla figlia F.MANCINI E. ed altro assegno mensile del medesimo importo per la figlia F.M.D., da corrispondere alla madre V.A.M., ponendo le spese straordinarie da concordarsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Le spese del primo e secondo grado di giudizio venivano poste a carico del M. nella misura liquidata in decreto.

3.1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

3.2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 337-septies c.c., invocando l’insussistenza dell’obbligo (generalizzato) di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe valutato le circostanze del caso concreto al fine di accertare se le figlie erano meritevoli dell’attribuzione economica. A suo parere tale vaglio di meritevolezza non poteva prescindere dalla preliminare valutazione dei rapporti concretamente intercorrenti con le figlie, che nello specifico erano totalmente assenti, poichè queste non condividevano con lui alcun rapporto affettivo, progetto educativo o percorso di formazione.

Infine deduce che il genitore adottivo F. provvedeva al loro mantenimento.

3.3. Il secondo motivo lamenta la falsa applicazione degli artt. 291 c.c. e ss. in relazione all’art. 337-septies c.c..

Il ricorrente si duole che la Corte di appello, nel fissare l’assegno di mantenimento posto a proprio carico, non abbia tenuto conto del fatto che il F., pur non tenuto a provvedere al mantenimento delle due ragazze adottate, mediante l’istituto dell’adozione del maggiorenne, aveva dichiarato – proprio in detto procedimento – di avervi provveduto.

3.4. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e la mancata estromissione dei documenti prodotti in sede di reclamo.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia tenuto conto, nel decidere, di un documento prodotto tardivamente e che avrebbe dovuto essere estromesso, segnatamente una lettera del F., il quale riferiva di non riuscire a fare fronte alle spese per il mantenimento delle ragazze.

3.5. Il quarto motivo denuncia la statuizione sulle spese ex art. 385 c.p.c. Il ricorrente, auspicando l’accoglimento del ricorso, chiede la riforma della condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio.

4.1. Le controricorrenti hanno spiegato ricorso incidentale denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2004, art. 4, e delle Tabelle 2 e 1 dei parametri allegati e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, per non essere stato liquidato il compenso professionale del legale in misura adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.

5. La rilevanza delle questioni prospettate in merito all’adozione del maggiorenne rende opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza alla Sezione Prima civile.

Va disposto l’oscuramento dei dati.

P.Q.M.

– Rimette la causa alla pubblica udienza dinanzi alla Prima Sezione civile;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso d diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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