Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26471 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6334-2011 proposto da:

COMUNE DI SONA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo

studio degli avvocati GATTAMELATA STEFANO e CUONZO RENZO, che lo

rappresentano e difendono, unitamente all’avv. SCAPPINI RENZO FAUSTO,

giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 3.3.2011 e

giusta procura alle liti a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

MATRA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO,7, presso

lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLINI ALESSANDRA, ANTONIO TITA,

giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 8678/2010 del TRIBUNALE di VERONA del

5.2.2011, depositata F8/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO. E’

presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Comune di Sona ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 5-7.2.11 (comunicata il dì 8.2.11), con la quale il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione del procedimento civile (n. 8678/10 r.g.) avente ad oggetto la domanda, proposta dal Comune in via autonoma per non averla dispiegata in quello in cui sono state rese le due sentenza, di restituzione della differenza tra l’importo di una condanna di primo grado, conseguita in suo danno dalla Matta srl, e quello ben minore riconosciuto spettante in secondo grado, in attesa della definizione in cassazione del giudizio in cui si sono succedute dette condanne.

2. – Ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni scritte del P.G., formulate nel seguente testuale tenore: “rilevato che il ricorso fa valere, quali ragioni di censura del provvedimento: (a) la insussistenza della relazione di pregiudizialità necessaria tra la causa sospesa – che attiene alla domanda del Comune di Sona per la condanna della convenuta società Matta s.r.l. alla erogazione degli importi differenziali tra quanto versato dal Comune in esecuzione di una decisione di primo grado e il notevolmente minore importo riconosciuto a favore della società in sede di appello, con riforma parziale della sentenza del grado anteriore ma senza statuizione resti tutori a, perchè non richiesta in quella sede – e la causa che è detta pregiudicante, che è il giudizio di cassazione pendente avverso la menzionata sentenza di appello; (b) la violazione ex se del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21924/2008) secondo il quale, quando la causa (che si assume) pregiudicante è stata definita con una pronuncia non passata in giudicato, non è possibile adottare un provvedimento di sospensione necessaria della causa “pregiudicata” a norma dell’art. 295, e potrebbe solo adottarsi, eventualmente, un provvedimento di sospensione “facoltativa” a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2; (c) la sostanziale elusione dell’art. 373 c.p.c., trattandosi di una surrettizia modalità di sospensione de facto della portata esecutiva della pronuncia (di appello);

che è autonomamente preliminare il rilievo in (b); che alla stregua del principio invocato, ulteriormente confermato da altre pronunce della Corte (Cass. n. 15794/2005; e da ultimo Cass. n. 26453/2009), e che muove da Cass. S.U. n. 14060/2004, il provvedimento sospensivo della causa “pregiudicata” in presenza della decisione non (ancora) divenuta definitiva nel giudizio “pregiudicante” sarebbe stato suscettibile di adozione solo nell’ambito della facoltatività – discrezionalità accordata al giudice dall’art. 337 c.p.c., comma 2, non secondo l’istituto della sospensione necessaria, e ciò porta all’accoglimento del ricorso già per questo preliminare aspetto, prima e indipendentemente dalla constatazione della sussistenza del rapporto tecnico di pregiudizialità tra le cause – restando in facoltà del giudice del merito adottare per l’appunto il provvedimento, ma secondo il titolo che lo consente (cioè l’art. 337) e una volta predicata l'”autorità” della decisione non definitiva, provvedimento a sua volta suscettibile di impugnativa con il regolamento di competenza (Cass. n. 671/2005, tra tante); che, peraltro, anche alla parallela censura in (a) deve darsi risposta positiva, giacchè la sospensione adottata si pone in conflitto con l’enunciato di cui a Cass., S.U. n. 14060/2004 citata, che attiene bensì al rapporto tra giudizio sul se e giudizio sul quanto ma che vale, per identità di ratio, anche nel rapporto tra giudizio dichiarativo e statuizione di condanna al pagamento dell’importo oggetto della dichiarazione;

che resta assorbito il rilievo in (c);

che non giovano in senso contrario i riferimenti della controparte alla giurisprudenza di legittimità, poichè, da un lato, il principio di cui a Cass. n. 15461/2008 concerne la possibilità di introdurre pretese resti tutorie, conseguenti alla riforma in appello della decisione del grado precedente, al fine della formazione di un titolo esecutivo (che non potrebbe essere costituito dalla semplice riforma in secondo grado), nella fase di gravame, ma non implica anche che per questo debba obbligatoriamente sospendersi un separato giudizio avente a oggetto appunto la restituzione; mentre il principio di cui a Cass. n. 13635/2001, oltre ad affermare la stessa regola di diritto, aggiunge che l’eseguibilità del capo restitutorio contenuto in tal caso nella decisione di appello è subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia, cioè alla cessazione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado riformata, indipendentemente da espresse statuizioni in tal senso nella decisione medesima; il che, anche qui, non contiene in sè alcuna implicazione diretta in punto sospensione (necessaria, ripetesi) dello svolgimento del giudizio sulla restituzione, che è vicenda diversa rispetto al profilo della eseguibilità.

Per questi motivi il pubblico ministero visti gli artt. 42, 295, 337 e 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per regolamento di competenza e, annullando l’ordinanza impugnata, disponga la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Verona”.

3. – Una volta rilevato che le resistenti hanno depositato memorie ai sensi degli art. 47, u.c., nonchè art. 380-ter cod. proc. civ., va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata (v.: Cass. civ., ord. 28 dicembre 2009, n. 27426); e, per la precisione, allorchè una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicali, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema deddendum del processo pregiudicato (Cass., ord. 8 febbraio 2011, n. 3059).

4. – Ritiene la Corte che effettivamente la sospensione, nella fattispecie, sia stata disposta in assenza dei presupposti di legge:

4.1. in primo luogo, come argomenta il pubblico ministero, nel meccanismo processuale di cui agli artt. 336 e 337 cod. proc. civ. e segnatamente in caso di domanda successiva fondata comunque su altra sentenza separatamente impugnata, la sospensione può essere disposta, ricorrendone gli specifici presupposti, soltanto ai sensi di tale ultima norma: per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., con conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento di sospensione adottato ai sensi di tale ultima norma, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (Cass., ord. 3 maggio 2007, n. 10185, espressamente riferita a giudizio pregiudicante in punto di an debeatur e giudizio pregiudicato in tema di quantum, Cass., ord. 29 agosto 2008, n. 21924; Cass., ord. 16 dicembre 2009, n. 26435);

4.2. in secondo luogo ed in via dirimente, la pregiudizialità in senso tecnico – sola a legittimare la sospensione – va esclusa in applicazione del capoverso dell’art. 336 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48:

4.2.1. la causa ritenuta pregiudicata ha pacificamente ad oggetto le restituzioni di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado riformata in appello, mentre le ulteriori domande, evidenziate dalla stessa intimata, riguardano soltanto prestazioni ad esse accessorie o da esse strettamente dipendenti;

4.2.2. dal canto suo, il capoverso dell’art. 336 cod. proc. civ. nel testo vigente prevede ormai quale conseguenza immediata della riforma in secondo grado – a guisa di contrappeso dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado, anch’essa disposta con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 – l’insorgenza delle obbligazioni restitutorie, tanto che il giudizio relativo a queste, se separatamente introdotto, non andrebbe allora sospeso per non vanificare l’introdotta immediata ripetibilità di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado (su tale conclusione, v.

già Cass., ord. 3 ottobre 2005, n. 19296);

4.2.3. la norma in esame, nel testo riformato e quanto meno in ordine al comma 2, si applica anche alla fattispecie, nonostante il giudizio sia iniziato in primo grado con atto di citazione del 25.3.92 (pag. 7 della memoria dell’intimata), in virtù della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 353 del 1990, art. 90, comma 1 nel testo sostituito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 1 convertito, con modificazioni, in L. 20 dicembre 1995, n. 534.

5. – Il ricorso va pertanto accolto e, cassata l’ordinanza oggetto del presente regolamento, deve disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata ordinanza; dispone la prosecuzione del giudizio; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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