Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26470 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26470 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 20490-2012 proposto da:
RITO BEATRICE (RTIBRC71H48H224I) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI, 14, presso lo studio degli Avvocati ANTONINO SPINOSO E
SIMONA NAPOLITANI, rappresentata e difesa dagli avvocati POLIMENI
DOMENICO, COTRONEO ATTIMO giusta procura margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZ 8018440587) in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

– controricorrente 1

Data pubblicazione: 26/11/2013

avverso il decreto n. rep. 489/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
dell’11/02/2011, depositato il 14/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Cotroneo Affilio difensore della ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;

raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 14 marzo 2012, in
accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso proposto da Rito Beatrice, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del
danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, della somma complessiva
di curo 2435,00 in favore della stessa.
La Corte di merito ha rilevato che il processo presupposto era iniziato con ricorso
depositato dalla Rito innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 14 marzo 2001, ed era
durato, nonostante la sollecita definizione del primo grado, ben nove anni e tre mesi per
i due gradi del giudizio di merito, laddove si sarebbe dovuto definirlo in non più di
cinque anni per i due gradi. Il periodo da considerare ai firù dell’indennizzo, peraltro,
non era, secondo la Corte, di quattro anni e tre mesi, ma di tre anni e tre mesi, in quanto
l’intero arco temporale di durata doveva essere decurtato di un ulteriore anno, avendo la

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

parte ricorrente, che era l’appellante, lasciato trascorrere dalla data del deposito della
sentenza di primo grado alla impugnazione il termine “lungo” di un anno.
La Corte ha liquidato il danno non patrimoniale così calcolato nella misura di euro
750.00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, e di euro 1000,00 annui per il periodo
successivo, e, quindi, in euro 2435,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo,
disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura del
cinquanta per cento, e ponendo a carico del Ministero della Giustizia per la restante
metà.
2

L,

Per la cassazione di tale decreto ricorre la Rito sulla base di quattro motivi illustrati anche
da successiva memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.

8 aprile 2004, n. 127. la Corte di merito avrebbe liquidato le competenze del giudizio in
misura inferiore ai minimi tariffari e difforme da quanto stabilito dalle tariffe
professionali vigenti, senza nemmeno tenere conto del valore della causa.
La censura merita accoglimento.
La Corte di merito ha immotivatamente obliterato, nella liquidazione delle spese del
giudizio, la specifica nota delle spese prodotta dalla parte.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo
comma, cod.proc.civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel disporre la parziale
compensazione delle spese del giudizio, motivando tale decisione alla stregua del
comportamento processuale del Ministero.
La censura è fondata.
Nel decreto la compensazione per metà delle spese del grado è giustificata soltanto dal
mero accenno al “comportamento processuale del Ministero”, che – come indicato dalla
stessa Corte territoriale nell’esposizione dello svolgimento della vicenda processale – non
si era opposto “all’accoglimento della domanda di indennizzo dei soli danni non
patrimoniali, purchè nei limiti di giustizia”.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello, è
comunque assorbente rilevare che la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorché, come nella specie,
la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU.

3

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m.

Resta assorbito dall’accoglimento della terza censura l’esame della quarta e della quinta,
attinenti anch’esse alla disposta compensazione delle spese di lite.
Conclusivamente, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo
ed il quarto. Il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti, e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
riliquidando come da dispositivo le spese del giudizio di merito, da distrarre a favore

Le spese del presente giudizio — da distrarre a favore dell’Avv. Polimeni, antistatario seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa il
decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento integrale delle spese del giudizio di merito, che
riliquida in complessivi euro 1.154,00, di cui euro 604,00 per diritti ed euro 500,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore
degli Avvocati Domenico Polimeni e Affilio Cotroneo, antistatari, nonché alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 505,75, di cui euro 100.00 per
rimborsi, oltre agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Polimeni,
difensore dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 12 marzo 2013.

degli Avvocati Domenico Polimeni e Affilio Cotroneo, dichiaratisene antistatari.

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