Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26470 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4953 – 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato OLIVA VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di verifica condotta nei confronti di C.G., imprenditore edile, l’Agenzia delle entrate, rilevando lo scostamento dallo studio di settore applicato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), aveva rideterminato i ricavi del contribuente, con addebito di maggiori imposte a titolo di Irpef, Irap ed Iva. Il C., contestando l’atto impositivo, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 30/15/2011 aveva accolto le sue prospettazioni difensive e annullato l’atto impositivo.

L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria era stato rigettato con la sentenza ora impugnata. Il giudice regionale ha ritenuto insufficiente per l’accertamento del maggior reddito il solo ricorso ai dati enucleati dallo studio di settore, senza che emergessero gravi incongruenze tra il dichiarato e lo studio applicato, nè fossero stati valutati i motivi di scostamento addotti dal contribuente, a cui in ogni caso l’ente impositore avrebbe dovuto contrapporre valide argomentazioni a giustificazione del proprio operato.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione con un unico motivo, dolendosi della violazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, conv. con modificazioni in L. 29 ottobre 1993, n. 427, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che in sede di contraddittorio il contribuente aveva l’onere di provare le ragioni dello scostamento dallo studio di settore applicabile, e che nulla aveva dimostrato anche nel corso del giudizio.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con decisione nel merito.

Si è costituito il contribuente, ribadendo gli elementi allegati in sede contenziosa a contestazione degli esiti dell’accertamento fiscale, fondato esclusivamente sullo studio di settore applicato. Ha chiesto dunque il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate, criticando la decisione per malgoverno della disciplina sulle prove presuntive, ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e l’art. 2727 c.c., per non aver tenuto conto degli oneri probatori gravanti sul contribuente sin dalla fase del contraddittorio endoprocedimentale, nonchè nel corso del contenzioso.

Deve premettersi che con orientamento ormai consolidato questa Corte ha affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello studio prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente.

L’esito del contraddittorio tuttavia non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, il cui onere probatorio grava sull’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente (Cass., Sez. U., 18/12/2009, n. 26635; più di recente, 31/05/2018, n. 13908; 12/04/2017, n. 9484; 20/09/2017, n. 21754; 07/06/2017, n. 14091). Attese quindi le conseguenze derivanti dalla ripartizione dell’onere probatorio, si è anche affermato che ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunchè per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (cfr. sent. 21754/2017 cit.; da ultimo anche Cass., 30/10/2018, n. 27617). In questo caso infatti la rilevazione dello scostamento, a fronte dell’assenza di elementi con cui il contribuente ne spieghi la sussistenza, assume la dignità di indizio grave e preciso, idoneo, pur se unico, a supportare la dimostrazione del fatto ancora sconosciuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c..

Va tuttavia ancora chiarito che non è preclusiva alla difesa del contribuente la mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale, oppure una partecipazione silente, senza cioè che in quel contesto di tempo e di luogo questi abbia motivato lo scostamento del reddito dichiarato dallo studio di settore applicato. Il suo diritto di allegazione può essere infatti esercitato in sede contenziosa anche per la prima volta (Cass., 30/09/2019, n. 24330), non rinvenendosi nella disciplina alcuna preclusione difensiva scansionata dall’inerzia o meno del contribuente nella fase precontenziosa. Ciò che conta, in conclusione, è che al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, sul contribuente grava l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da giustificare l’incidenza dei fattori di varia natura – interni, o persino esterni alla sfera giuridica del contribuente – sul modello normale di attività al quale i parametri fanno riferimento, così giustificando un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura (cfr. Cass., n. 15/01/2019, n. 769).

Così perimetrato l’alveo applicativo sulle regole di accertamento riconducibili agli studi di settore, l’Ufficio ha criticato le modalità di governo delle prove presuntive alla luce delle emergenze del giudizio. In particolare ha ritenuto che il contribuente non avesse partecipato alla fase endoprocedimentale, nè nei gradi di giudizio avesse fornito alcuna prova a sostegno del reddito dichiarato, che si discostava dal cluster applicabile al suo settore.

La lettura della sentenza impugnata porta a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute dall’Amministrazione finanziaria. Emerge infatti che il giudice regionale ha tenuto conto delle difese del contribuente, quali il mancato possesso di beni immobili o di mobili registrati, l’esercizio dell’attività in un piccolissimo Comune, la circostanza che la propria azienda avesse la disponibilità di beni ammortizzabili “scarsi, superati, inefficienti”, il dato obiettivo che persino la titolarità di quattro automezzi non rispondesse al vero, per essere veicoli molto datati per anno di immatricolazione (1981, 1988, 1976, 1983), di cui vi era attestazione di cancellazione dal PRA in epoca già anteriore al 2004 (anno di riferimento dell’accertamento), la circostanza infine delle inadeguate condizioni economiche del C., aiutato dal figlio carabiniere, celibe e convivente.

E’ in ragione degli elementi allegati dal contribuente che la commissione regionale ha ritenuto inadeguato l’accertamento del reddito fondato sul solo riscontro dello scostamento del dichiarato dai dati statistici relativi agli studi di settore, e ciò in conformità ai principi di diritto applicabili in materia. Nè l’Amministrazione ricorrente ha controdedotto, limitandosi ad affermare che il C. non avesse portato alcuna prova. La pronuncia afferma l’opposto. Nè è possibile rivalutare gli elementi valorizzati dal giudice d’appello, che non risultano neppure specificamente contestati dalla ricorrente, incontrando in ogni caso il limite della valutazione di merito inibita in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore di C.G. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per competenze, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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